COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 9/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 148/06-cr. Reclamo della soc. Acli San Donato avverso decisione del G.S Regionale. Squalifica Bovicelli Jacopo per 5 gare. ( C.U 35 del 09.02.2006)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 9/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 148/06-cr. Reclamo della soc. Acli San Donato avverso decisione del G.S Regionale. Squalifica Bovicelli Jacopo per 5 gare. ( C.U 35 del 09.02.2006) Il G.S Regionale, chiamato a pronunciarsi su fatti ed episodi relativi alla gara Manciano – San Donato del 5 febbraio u.s , assumeva il provvedimento in oggetto indicato con la seguente motivazione . “ per condotta violenta verso un calciatore avversario che riportava conseguenze”. La sanzione , anche se emessa nel rispetto dell’art. 14 comma 2 bis , del Codice di giustizia Sportiva , viene in questa sede impugnato dalla soc. san Donato che , senza nulla eccepire sul fatto , che non viene disconosciuto , si lamenta della eccessivita’ della sanzione ritenendo l’intervento del Bovicelli sul calciatore avversario un normale fallo di giuoco teso al recupero del pallone al termine di una gara che vedeva la propria squadra in vantaggio e quindi nella possibilita’ di acquisire un risultato estremamente importante. Nel chiedere una riduzione della sanzione osserva altresi’ la reclamante come non possano essere attribuite al fallo , particolari conseguenze atteso che il calciatore che lo ha subito , la domenica successiva era regolarmente in campo. Le doglianze della societa’ San Donato devono essere disattese ed il reclamo respinto per le considerazioni che seguono. Pur tralasciando di soffermarsi sulle affermazioni “ “la domenica successiva……il calciatore prendeva parte regolarmente dal primo minuto alla gara di campionato….” Che francamente appaiono quanto meno inopportune se correlate ai doveri ed obblighi di carattere generale che devono contraddistinguere ogni tesserato , basta quanto riportato dal D.G nel propri rapporto gara ( e successivamente confermato a questo collegio in sede di discussione) per qualificare il gesto del Bovicelli come violento e potenziale di conseguenze che in effetti si sono tradotte in un taglio sul ginocchio dx . Tali conseguenze rispecchiano fedelmente il dettato dell’art. 14 comma 2bis , che eleva il minimo edittale di tre giornate per gioco violento a cinque quando questo produce le conseguenze che nel caso di specie si sono verificate. P.Q.M La C.D respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della tassa.
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