COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 9/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 152/06-cr. Reclamo in proprio del calciatore Pagani Emanuele ( Scintillaisaest ) avverso dec. Del G.S Regionale . Squalifica per 5 gare ( C.U 36 del 16.02.2006)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 9/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 152/06-cr. Reclamo in proprio del calciatore Pagani Emanuele ( Scintillaisaest ) avverso dec. Del G.S Regionale . Squalifica per 5 gare ( C.U 36 del 16.02.2006) Contestando quanto riportato sul rapporto della gara Ascianese – Piasaest del 12.02.2005 e che ha generato la sanzione in oggetto indicata, il calciatore Pagani chiede una riduzione della stessa. In particolare , pur ammettendo di essere entrato indebitamente in campo nell’occasione della rete realizzata dalla soc. Ascianese , nega decisamente di aver offeso il D.G. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Lo stesso , pur inviato nei termini temporali previsti , e’ privo di sottoscrizione. E’ di tutta evidenza , infatti , che la sottoscrizione e’ requisito essenziale e necessario per la validita’ del reclamo stesso, che, se ne e’ privo , ovvero sia munito di sottoscrizione inefficace , va considerato tamquam non esset, con l’ovvia conseguenza di non poter dar luogo agli effetti giuridici che gli sono propri. P.Q.M La C.D dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa.
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