COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 9/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 138/06-pv.Oggetto: Reclamo della Polisportiva TRO.CE.DO. A.S.D. avverso alle squalifiche dell’allenatore Maiani Loriano fino all’1/03/2006 e dei giocatori Ricceri Lorenzo e Vichi Alessandro fino al 2/06/2006 (C.U. n. 34 del 2/06/2006)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 9/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 138/06-pv.Oggetto: Reclamo della Polisportiva TRO.CE.DO. A.S.D. avverso alle squalifiche dell’allenatore Maiani Loriano fino all’1/03/2006 e dei giocatori Ricceri Lorenzo e Vichi Alessandro fino al 2/06/2006 (C.U. n. 34 del 2/06/2006) Preliminarmente la C.D. deve rilevare l’inammissibilità del reclamo, proposto avverso alla squalifica dell’allenatore Maiani Loriano, con riferimento all’art. 41 comma III° lett. b) C.G.S. che stabilisce l’inimpugnabilità dei provvedimenti, inferiori al mese, adottati nei confronti dei tecnici. Per quanto attiene alle squalifiche irrogate ai due giocatori per i fatti accaduti nel corso della gara, disputata in data 29 gennaio 2006, tra la ricorrente e il Gruppo Sportivo Scarperia 1920, il G.S. motivava così le sanzioni irrogate: Ricceri Lorenzo “A fine gara spingeva con le mani al petto il D.G. facendolo indietreggiare di due passi e nel contempo lo offendeva e lo minacciava.” Vichi Alessandro “A fine gara spingeva con le mani al petto il D.G. facendolo indietreggiare di tre passi mentre nel contempo lo offendeva e lo minacciava.”. Avverso tale decisione la Società di cui in epigrafe proponeva rituale reclamo contestando, in una succinta esposizione la riferita dinamica (ad avviso dell’impugnante non ci sarebbe mai stato alcun contatto tra i giocatori ed il D.G.) e rilevando comunque l’eccessività delle squalifiche inflitte. La C.D. fissava per l’udienza del 3 marzo 2006 la data per l’audizione della ricorrente nella quale il delegato del Presidente, dopo aver ascoltato il supplemento di gara del D.G. espressamente richiesto dall’organo giudicante, si riportava, in modo esauriente e garbato, a quanto contenuto nel ricorso evidenziando che l’irruenza dei giocatori potesse essere stata mal interpretata dall’arbitro. Ad avviso di questa C.D. il reclamo della società non merita accoglimento. Le Carte federali conferiscono fede privilegiata alla versione arbitrale che riveste l’indubbio merito della terzietà nella gara e, nel caso concreto, il D.G. è preciso nel descrivere nel rapporto di gara le singole condotte incriminate e nel dettagliarle. Il D.G. inoltre, nel supplemento, provvede a ripercorrere l’intero atto d’impugnazione particolareggiando e specificando ulteriormente quanto dedotto nell’originario rapporto di gara. L’inesistenza del lamentato contatto, dedotta da parte reclamante, confligge con entrambi gli atti del D.G. che confermano, pur non esasperandone i toni, l’atteggiamento fisicamente aggressivo solo di alcuni dei calciatori della polisportiva TRO.CE.DO. che lo attorniavano per protestare. Le squalifiche irrogate ai due giocatori devono pertanto essere confermate e la scelta di applicazione della sanzione “a tempo”, di esclusiva pertinenza del giudicante, trova conforto nell’antisportività dei comportamenti di entrambi i giocatori. P.Q.M. La C.D., respinge il reclamo e, confermando l’impugnata decisione del Giudice Sportivo, ordina l’incameramento della relativa tassa.
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