COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 9/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 143 / Stagione sportiva 2005/2006 – cc. – Reclamo proposto dalla U.S.D. S. Andrea in opposizione al provvedimento con il quale il G.S. Provinciale di Grosseto ha inflitto la squalifica per cinque giornate al calciatore Terramoccia Davide. (C.U. n.31/2005).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 9/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 143 / Stagione sportiva 2005/2006 - cc. - Reclamo proposto dalla U.S.D. S. Andrea in opposizione al provvedimento con il quale il G.S. Provinciale di Grosseto ha inflitto la squalifica per cinque giornate al calciatore Terramoccia Davide. (C.U. n.31/2005). Come indicato in epigrafe la USD S. Andrea contesta il provvedimento del G.S. così motivato : “ A giuoco fermo teneva comportamento violento nei confronti di un avversario colpendolo con forza con una testata facendolo cadere a terra e costringendolo a ricorrere alle cure del caso per alcuni minuti.” Con il proprio gravame il legale rappresentante della Società reclamante non smentisce in alcun modo il fatto contestato limitandosi a rilevare come il gesto è stato compiuto dal proprio calciatore in reazione ad una gomitata al volto ricevuta dall’avversario. Esaminati gli atti di gara ed interpellato per le vie brevi l’arbitro, la Commissione rileva come dai documenti ufficiali non risulta in alcun modo l’atto compiuto a danno del Terramoccia per cui esso non può essere tenuto in alcuna considerazione. A tal proposito il Collegio osserva che a norma dell’art. 31 del vigente C.G.S. le decisioni degli Organi della disciplina sportiva vengono assunte, in via esclusiva, sulla base del rapporto arbitrale per cui ogni episodio di cui non venga fatta, in detti atti, menzione è privo di rilevanza agli effetti dei provvedimenti disciplinari. Tuttavia la Commissione ritiene dover esaminare nel merito il provvedimento impugnato e, a tal fine, rileva che la testata inferta ad un avversario costituisce un fatto di notevole gravità sia per le conseguenze che può apportare, che per la estrema proditorietà del gesto e, come tale da, sanzionare adeguatamente. In conseguenza di ciò la C.D., preso atto del rapporto arbitrale, delle ulteriori dichiarazioni rese in maniera informale dal D.G. in queste sede, considerata la assenza di particolari danni fisici in conseguenza del colpo inferto, ritiene di accogliere il reclamo. P.Q.M. delibera di ridurre la squalifica a quattro giornate effettive di gara. Dispone la restituzione della tassa di reclamo ove versata.
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