COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 139/06-rc. Reclamo della A.S Traiana avverso esito gara Badia Agnano –Traiana del 29.01.2006 valida per il campionato di terza categoria. ( risultato 3-1).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 139/06-rc. Reclamo della A.S Traiana avverso esito gara Badia Agnano –Traiana del 29.01.2006 valida per il campionato di terza categoria. ( risultato 3-1). Con atto inviato nei termini regolamentari , al G.S provinciale di Arezzo e , da questi trasmesso correttamente alla C.D per competenza , La A.S Traiana chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato sull’assunto che allo stesso avrebbe preso parte il calciatore Carpi Emanale , schierato dalla societa’ Badia Agnano , malgrado lo stesso dovesse ancora scontare una giornata di squalifica delle tre comminate e rese note con il C.U 22 del 21.12.2006. Niente ha controdedotto la societa’ adita malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo e’ infondato e merita di essere respinto per le considerazioni che seguono. Nel caso di specie deve trovare applicazione l’art. 17 comma 4 C.G.S “le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano sconate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido per la classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali e non siano state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva . Nel caso di annullamento della gara , il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo “ quindi una corretta lettura di detto articolo correlata ai fatti, porta a stabilire che: a)- Il calciatore Carpi Emanuele , viene squalificato per TRE gare con provvedimento pubblicato sul C.U 22 del 21.12.2006. b)- Il Carpi non viene utilizzato nella gara Badia Agnano – Lorese del 08.01.2006 scontando cosi’ Una giornata delle tre comminate. c)- Non viene utilizzato neanche nella gara successiva , Olimpia – Badia Agnano del 15.01.2006 scontando cosi’ la seconda giornata di squalifica. d)- non viene schierato neanche nella successiva gara S.Albino – Badia Agnano del 22.01.2006 ma , poiche’ la gara viene sospesa al 39° del secondo tempo , la squalifica non e’ dato sapere se si possa ritenere scontata o meno in quanto devono essere attese le decisione in merito del G.S . atteso che le squalifiche si intendono scontate nelle gare che hanno determinato un risultato utile per la classifica come stabilito dal sopraccitato art. 17 comma 4. e)- Il Carpi viene cosi schierato nella gara Badia Agnano – Traiana del 29.01.2006 ( quella oggetto oggi di contestazione ) in maniera regolare vista la mancanza di una pronuncia degli Organi di Giustizia Sportiva sull’esito della gara sopramenzionata (punto d- ) sospesa. f)- Con il C.U 27 del 01.02.2006 , il G.S ordina la ripetizione della gara ed il provvedimento non viene impugnato dagli aventi diritto tantoche’ diventa esecutivo il giorno 11.02.2006. Si puo’ concludere che la gara sospesa e’ stata annullata e pertanto non ha prodotto nessun risultato. Si deve altresi’ evidenziare che il Carpi la residua giornata di squalifica ha dovuto scontarla nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo come stabilito dall’art. 17 comma 4 Codice Giustizia Sportiva. P.Q.M La C.D respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it