COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 23/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 117/06-pv.Oggetto: Reclamo della Società Sportiva A. Mori Marscialla avverso alla squalifica del giocatore Gironi Peter per sei gare (C.U. n. 30 del 12/01/2006)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 23/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 117/06-pv.Oggetto: Reclamo della Società Sportiva A. Mori Marscialla avverso alla squalifica del giocatore Gironi Peter per sei gare (C.U. n. 30 del 12/01/2006) Il G.S. motivava così la sanzione di cui in oggetto e con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara, disputata in data 21 dicembre 2005, tra la ricorrente e la Società Grevigiana: “Espulso per entrata indebita sul terreno di gioco, dopo la notifica offendeva e minacciava il D.G.. A fine gara persisteva nel proprio contegno ingiurioso ed intimidatorio.” Avverso tale decisione la Società di cui in epigrafe proponeva rituale reclamo non contestando ma fornendo minor rilievo ai fatti avvenuti in campo e soprattutto eccependo l’insussistenza di due distinti episodi; la riferita unicità della violazione troverebbe conforto anche alla luce di una puntuale analisi del rapporto di gara e delle presunte contraddizioni interne allo stesso. Conclude, pertanto, per riduzione della sanzione inflitta. Ad avviso di questa C.D. il reclamo della società merita parziale accoglimento. Ad onta di quanto dettagliato nel ricorso, questa C.D. non riesce però a ravvisare le contraddizioni lamentate nel rapporto di gara che invece appare, pur con qualche fisiologica imprecisione, coerente e logico. Deve però rilevarsi che appare invece corretta la doglianza relativa all’unicità dell’azione; anche il D.G. ascoltato per le vie brevi, chiarisce che, seppur frutto di una protesta eccessivamente prolungata, il comportamento ingiurioso e minaccioso deve essere contestualizzato in una singola condotta che, per quanto certamente censurabile, impone una diversa valutazione dell’accaduto. Pertanto la sanzione, assolutamente corretta ed adeguata sulla scorta della lettura del primo rapporto di gara che, sul punto, poteva essere interpretata come due singoli episodi, deve essere parimenti ridotta esclusivamente con riferimento alla diversa qualifica emersa dagli atti. Il dato, importante e sconosciuto al Giudice di prime cure, andando a modificare parzialmente l’iniziale ricostruzione fornita nel rapporto di gara, appare significativo e decisivo per una valutazione meno rigorosa del fatto e del connesso elemento psicologico con conseguente riduzione della sanzione inflitta dal G.S. P.Q.M. La C.D., in parziale riforma, accoglie il reclamo riducendo la squalifica inflitta al calciatore Gironi Peter per quattro gare anziché per sei gare. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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