COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 23/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 117/06-pv.Oggetto: Reclamo della Società Sportiva A. Mori Marscialla avverso alla squalifica del giocatore Gironi Peter per sei gare (C.U. n. 30 del 12/01/2006)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 42 del 23/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
117/06-pv.Oggetto: Reclamo della Società Sportiva A. Mori Marscialla avverso alla
squalifica del giocatore Gironi Peter per sei gare (C.U. n. 30 del 12/01/2006)
Il G.S. motivava così la sanzione di cui in oggetto e con riferimento ai fatti accaduti nel corso della
gara, disputata in data 21 dicembre 2005, tra la ricorrente e la Società Grevigiana: “Espulso per
entrata indebita sul terreno di gioco, dopo la notifica offendeva e minacciava il D.G.. A fine gara
persisteva nel proprio contegno ingiurioso ed intimidatorio.”
Avverso tale decisione la Società di cui in epigrafe proponeva rituale reclamo non contestando ma
fornendo minor rilievo ai fatti avvenuti in campo e soprattutto eccependo l’insussistenza di due
distinti episodi; la riferita unicità della violazione troverebbe conforto anche alla luce di una
puntuale analisi del rapporto di gara e delle presunte contraddizioni interne allo stesso.
Conclude, pertanto, per riduzione della sanzione inflitta.
Ad avviso di questa C.D. il reclamo della società merita parziale accoglimento.
Ad onta di quanto dettagliato nel ricorso, questa C.D. non riesce però a ravvisare le contraddizioni
lamentate nel rapporto di gara che invece appare, pur con qualche fisiologica imprecisione,
coerente e logico.
Deve però rilevarsi che appare invece corretta la doglianza relativa all’unicità dell’azione; anche il
D.G. ascoltato per le vie brevi, chiarisce che, seppur frutto di una protesta eccessivamente
prolungata, il comportamento ingiurioso e minaccioso deve essere contestualizzato in una singola
condotta che, per quanto certamente censurabile, impone una diversa valutazione dell’accaduto.
Pertanto la sanzione, assolutamente corretta ed adeguata sulla scorta della lettura del primo
rapporto di gara che, sul punto, poteva essere interpretata come due singoli episodi, deve essere
parimenti ridotta esclusivamente con riferimento alla diversa qualifica emersa dagli atti.
Il dato, importante e sconosciuto al Giudice di prime cure, andando a modificare parzialmente
l’iniziale ricostruzione fornita nel rapporto di gara, appare significativo e decisivo per una
valutazione meno rigorosa del fatto e del connesso elemento psicologico con conseguente
riduzione della sanzione inflitta dal G.S.
P.Q.M.
La C.D., in parziale riforma, accoglie il reclamo riducendo la squalifica inflitta al calciatore Gironi
Peter per quattro gare anziché per sei gare.
Dispone la restituzione della relativa tassa.
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