COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 23/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 155/06. gc – Reclamo presentato dalla S.S. Orbetellana avverso la decisione del G.S. Regionale che ha comminato le seguenti sanzioni: squalifica del sig. Cervelli Luca fino al 16.07.2006 squalifica del sig. Ulanio Stefano fino al 16.07.2006 squalifica del sig. Ercole Marco fino al 16.05.2006 squalifica del sig. Ercole Massimiliano per due gare. C.U. N° 36 del 16.02.2006

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 23/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 155/06. gc – Reclamo presentato dalla S.S. Orbetellana avverso la decisione del G.S. Regionale che ha comminato le seguenti sanzioni: squalifica del sig. Cervelli Luca fino al 16.07.2006 squalifica del sig. Ulanio Stefano fino al 16.07.2006 squalifica del sig. Ercole Marco fino al 16.05.2006 squalifica del sig. Ercole Massimiliano per due gare. C.U. N° 36 del 16.02.2006 Il Giudice Regionale comminava le squalifiche in epigrafe con le seguenti motivazioni: il sig. Cervelli Luca poiché protestando insieme ai compagni dava al D.G. ripetute spinte con le mani al torace senza peraltro provocargli conseguenza alcuna. Il sig. Ulanio Stefano in quanto protestando insieme ai compagni dava ripetute spinte con le mani alla schiena e ad un braccio del D.G. senza provocargli conseguenza alcuna. Il sig. Ercole Marco per aver spinto il D.G. senza conseguenze. Veniva poi fermato per due giornate il sig. Ercole Massimiliano. I fatti accadevano nel corso della gara Argentario / Orbetellana del 12.02.2006. Con il reclamo proposto, la società sportiva richiede una drastica riduzione se non un annullamento delle sanzioni inflitte. La reclamante si sofferma su alcune decisioni tecniche, in questa sede totalmente irrilevanti, e dopo aver affermato come sia “quantomeno normale che in una fase così concitata l’arbitro sia stato oggetto di qualche spinta involontaria”, evidenzia che “per una normale reazione siano stati condannati all’ergastolo due giocatori”. Il Direttore di Gara, nel supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori, conferma quanto già indicato nel primo referto. Evidenzia, l’arbitro, l’esatto contesto in cui sono avvenuti gli episodi, precisando la dinamica e la circostanza che le spinte non mirassero a creargli conseguenze; esclude, spiegandone i motivi, che le spinte siano state accidentali, affermando che i contatti casuali e fortuiti, in quella tipica occasione, non sono stati volutamente da lui stesso sanzionati. Alla luce degli atti, questa Commissione Disciplinare è in grado di decidere. Preliminarmente, non si può sottacere la singolare posizione della società in merito alle spinte involontarie. Dovrebbe sapere, la reclamante, che non è ammesso alcun contatto fisico con il D.G., tantomeno una qualsiasi spinta. Né, nella casistica esaminata da questo Collegio, risultano essere frequenti o normali le spinte “involontarie”. Di questi aspetti, anzi, la società Orbetellana dovrebbe C.U. N. 42 del 23/3/2006 – pag. 1781 rendere edotti i propri calciatori. Come pure, l’affermazione enfatizzata sulla condanna “all’ergastolo”, oltre ad essere fuori luogo, evidenzia come la reclamante non abbia la consuetudine di leggere i Comunicati Ufficiali, con le decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva. Ciò premesso, non si ravvedono elementi che possano consentire una riduzione della squalifica. I fatti, ben descritti dal D.G., sono indirettamente confermati dalla società, e non vi sono dubbi sulla loro volontarietà stante il tenore dei rapporti dell’arbitro. E’ evidente che non ci fosse alcun intento lesivo nei confronti del D.G. (circostanza percepita e confermata dallo stesso arbitro e recepita dal Giudice Sportivo); ove invece tale intento ci fosse stato, ben altre sarebbero state le sanzioni irrogate dal Primo Giudice. Parimenti, le squalifiche ai calciatori Cervelli Luca, Ulanio Stefano e Ercole Marco appaiono – anche in rapporto fra loro – assolutamente congrue, conformi ai fatti addebitate e ben graduate, senz’altro in linea con gli orientamenti della Giustizia Sportiva Toscana. In relazione alla posizione del tesserato Ercole Massimiliano, la sanzione a questi comminata (due giornate) non è reclamabile in base alle Carte Federali. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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