COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 30/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI 142 / Stagione sportiva 2005/2006 – cc. – Deferimento attuato dalla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. a carico del Sig. Potenza Massimo, Presidente pro tempore del G.S. MontecatiniMurialdo e del calciatore Viola Ivan, entrambi per la violazione dell’art. 8, c.2, del C.G.S., nonché del G.S.MontecatiniMurialdo, per la violazione dell’art. 2, c.4, del citato Codice. ( nota n. 1890.18/59 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 30/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI 142 / Stagione sportiva 2005/2006 - cc. – Deferimento attuato dalla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. a carico del Sig. Potenza Massimo, Presidente pro tempore del G.S. MontecatiniMurialdo e del calciatore Viola Ivan, entrambi per la violazione dell’art. 8, c.2, del C.G.S., nonché del G.S.MontecatiniMurialdo, per la violazione dell’art. 2, c.4, del citato Codice. ( nota n. 1890.18/59 ) A seguito del passaggio in giudicato della propria delibera, assunta con il C.U. n. 15/D in data 15 dicembre 2005, la Commissione Tesseramenti ha deferito a questa Commissione, ai sensi del 4 comma dell’art. 44 del vigente C.di G.S., i tesserati e l’ente indicati in epigrafe. Il provvedimento trae origine dal reclamo presentato dalla Signora Fini Stefania tendente ad ottenere l’annullamento del tesseramento del calciatore Viola Ivan, suo figlio, per mancanza del preventivo consenso, nonché per la assenza della sottoscrizione sulla richiesta di tesseramento, reclamo accolto dalla Commissione deferente. La prefata Commissione, infatti, esaminata la documentazione acquisita in sede istruttoria, ha acclarato che la firma attribuita alla madre del calciatore non corrisponde a quella apposta nella dichiarazione allegata al reclamo, oggetto di autentica da parte di pubblico ufficiale, concludendo che, poiché nel caso di minori la normativa in vigore, unitamente alla giurisprudenza interpretativa, prevede che la firma debba essere apposta da entrambi i genitori, la eventuale assenza o apocrifia di una di esse invalida l’esistenza dell’altra con conseguente inesistenza del tesseramento. Come indicato in premessa detto provvedimento diveniva definitivo dando luogo al deferimento di cui è causa. Ritualmente ricevuta la notifica dell’atto di contestazione, il G.S. MontecatiniMurialdo, rappresentato, per delega allegata agli atti, dal Sig. Dino Fedi, nonché il Presidente pro - tempore, Sig. Massimo Potenza, entrambi assistiti dal legale di fiducia Avvocato Simone Petrini del Foro di Firenze, hanno depositato memoria congiunta a difesa. Con detto atto la Società precisa di non aver mai saputo, e neanche sospettato, che la firma della madre del calciatore fosse stata apposta invece dal padre e, comunque, di aver già provveduto, prima dell’annullamento da parte della Commissione Tesseramenti, a svincolare spontaneamente (in data 14.12.2005) il calciatore. Ritiene il Presidente non essere in alcun modo responsabile di quanto accaduto dato che, vertendosi in tema di calcio giovanile dilettantistico, i rapporti tra Società e calciatori debbono basarsi su un rapporto fiduciario e personale, come fatto dalla Società nei confronti del giovane Viola. Rileva ancora che il vincolo di tesseramento pluriennale non richiede l’autentica della firma del calciatore e di chi lo rappresenta da parte del Presidente della Società, contrariamente a quanto accade per i tesseramenti annuali o biennali. In ogni caso poiché la firma apocrifa è stata apposta dal padre del calciatore e non da un dirigente della Società, a quest’ultima nulla può essere imputato. Per quanto riguarda l’aspetto normativo del deferimento ritiene che tutto il comportamento della Società, in occasione del tesseramento pluriennale, sia conforme al disposto di cui all’art. 8, c.2. del CGS nonché al combinato disposto dell’art. 24 del Regolamento del S.G.S. e degli artt. 32 e 39 delle NOIF. Non vi é stata, inoltre, a detta dell’istante, alcuna violazione dell’art. 1, c. 1, del CGS risultando del tutto rispettati i principi indicati dalla norma e particolarmente : non risulta leso il principio di lealtà, “ che si è esplicata nell’aver addirittura consegnato i moduli dei tesseramenti alla famiglia del giovane calciatore per apporvi mediante la firma il proprio consenso “. Non sono stati violati i principi di correttezza e probità dato che si è proceduto allo svincolo del calciatore prima, ed indipendentemente, dalla delibera della Commissione Tesseramenti, a testimonianza della buona fede degli incolpati. Conclude che nulla di conseguenza possa essere imputato al presidente, per cui, mancando ogni principio di colpevolezza, nulla può essere addebitato, in termini di responsabilità diretta, alla Società. All’odierno dibattimento risultano presenti il sig. Dino Fedi, in rappresentanza della società, assistito dall’avvocato Simone Petrini, difensore anche del Presidente, nonché il calciatore Viola Ivan rappresentato dai genitori, esercenti la potestà genitoriale, Silvio Viola e Stefania Fini. Dopo che il Presidente della Commissione ha illustrato brevemente i fatti ed esposto il contenuto della memoria depositata, viene data la parola al difensore del Presidente del MontecatiniMurialdo e della società, il quale si riporta a quanto già dedotto affermando, inoltre, che la società ha avuto a cuore solo l’interesse del calciatore e non ha trovato nulla da ridire sul comportamento dei genitori dello stesso che lo rappresentano. Interviene il sig. Dino Fedi, quale delegato del MontecatiniMurialdo, il quale si associa alle argomentazioni e alle richieste dell’avvocato Petrini. Il sig. Silvio Viola, padre del calciatore, afferma che la sottoscrizione dei documenti inerenti il tesseramento del figlio è sempre avvenuta unicamente nei locali della società. Contesta la affermata disponibilità della società nei confronti del figlio perché lo svincolo è avvenuto esclusivamente sulla base dell’annullamento disposto dall’ufficio tesseramenti. Viene interpellato il calciatore il quale, su specifica domanda risponde di non aver mai portato a casa documenti consegnatigli dalla società per farne effettuare la sottoscrizione. Ancora il sig. Silvio Viola dichiara che in occasione del tesseramento la società aveva provveduto a convocare sia lui che il figlio, unitamente ad altri calciatori con i rispettivi genitori. Interviene la sig.ra Stefania Fini, madre del calciatore, la quale afferma di aver avuto assicurazione da parte del Direttore sportivo della società, in occasione della sottoscrizione della richiesta di tesseramento, che il vincolo, poi rivelatosi pluriennale, aveva carattere biennale. Ricorda ancora che il ragazzo non aveva compiuto il quattordicesimo anno di età dato che la firma è stata apposta fra la fine di giugno e luglio dell’anno 2004. Viene mostrata al sig. Silvio Viola la richiesta di tesseramento, contenente la sua sottoscrizione, datata 11 gennaio 2005, egli afferma di ricordare unicamente di aver sottoscritto un modulo di colore giallo comunque relativo ad un tesseramento biennale. Interviene l’avvocato Petrini il quale rileva che in tutti i documenti prodotti dai signori Viola non è stata mai stata contestata alcuna colpa alla società e ciò fin dalla richiesta di annullamento del tesseramento. Esaurita la fase dibattimentale la Commissione, riunita in Camera di Consiglio, così delibera. Ritiene il Collegio in via preliminare di dovere, ancora una volta, ricordare che allorché la Commissione Tesseramenti - in applicazione del disposto dell’art. 44, c.4, del C. di G.S. ed a seguito di un proprio provvedimento passato in giudicato – deferisca alla Commissione Disciplinare enti e tesserati, il compito che quest’ultima è chiamata ad espletare consiste esclusivamente nell’ accertare la loro responsabilità nello svolgersi degli eventi che hanno causato la denuncia e ad applicare le eventuali relative sanzioni. Ciò perché il provvedimento del Settore Tecnico ha acquisito il carattere della definitività e, pertanto, il fatto addebitato non può essere ulteriormente discusso nel merito. Nel caso di specie viene imputata ai tesserati deferiti la violazione dell’art. 1 del CGS per aver consentito, quindi utilizzato, una richiesta di tesseramento con firma apocrifa di uno dei genitori esercente la patria potestà laddove è necessaria la firma di entrambi i genitori, essendo il calciatore, minore degli anni 16. Dalle risultanze della fase dibattimentale emergono indicazioni contrastanti in ordine alle modalità di sottoscrizione della richiesta di tesseramento che, in ogni caso, evidenziano la violazione dei principi dettati dall’art.1 del CGS. Le affermazioni dei genitori danno luogo a due ipotesi: il modulo è stato firmato prima della sua completa compilazione, oppure è stato sottoscritto senza aver preso attentamente visione del suo contenuto; in entrambi i casi essi non possono che subire le conseguenze del proprio comportamento. Da rilevare che agli atti del C.R.T. è presente il modulo di richiesta di tesseramento, mostrato in sede dibattimentale ai genitori, datato 11 gennaio 2005 e quindi non riferibile al periodo giugno-luglio 2004 come da essi affermato. Per converso si rileva che la violazione al principio di lealtà di cui all’art.1 del capo di incolpazione viene ammessa, in via implicita, dal legale rappresentante della Società allorché afferma - sia pure facendo richiamo a motivi di “ esistenza “ o di “sopravvivenza” delle società dilettantistiche - che stante la freneticità dei tempi e le esigenze delle famiglie dei calciatori “… sarebbe non attuabile il principio che i tesseramenti richiedenti la firma dei genitori dovessero obbligatoriamente avvenire con la presenza di entrambi i genitori dinanzi alla società sportiva nella persona di un suo rappresentante …” . Da ciò la necessità di fidarsi degli atleti e delle loro famiglie. Il Collegio, pur apprezzando i motivi di fondo di tale interpretazione, non ne condivide gli effetti. Come, infatti, osservato dalla Commissione Tesseramenti la sottoscrizione del vincolo pluriennale costituisce, per le società, un atto di straordinaria amministrazione in ordine al quale debbono essere attuate tutte le cautele necessarie particolarmente nel caso di calciatori minori. Non risponde a tale esigenza il consegnare ad un minore di anni 16 documenti da far sottoscrivere a terzi, sia pure i genitori, al di fuori della sede sociale e quindi senza alcun controllo. Tale comportamento costituisce qualcosa da assimilare al principio di “culpa in vigilando” competendo anche alla Società di tutelare sotto ogni aspetto, nell’ambito contrattuale federale, il giovane calciatore come dimostrano gli eventi che il comportamento tenuto ha causato . Né risulta accoglibile la affermazione difensiva in base alla quale risultano rispettati i principi di probità e correttezza per il solo fatto che la Società dichiara di aver proceduto spontaneamente allo svincolo del calciatore prima della pronuncia della Commissione Tesseramenti. Si rileva a tal proposito che la violazione di detto principio risiede nell’aver dato luogo ad un tesseramento in modo irregolare, non avendo la Società accertata la corretta formalizzazione della richiesta di tesseramento. Peraltro la richiesta di svincolo è avvenuta in data 14 dicembre 2005 un giorno prima, cioè, della pronuncia della Commissione Tesseramenti (15 dicembre) con il procedimento che aveva quindi esaurito la fase istruttoria, cui la Società aveva partecipato ritualmente con proprie controdeduzioni. A completamento di quanto appena dedotto si precisa che lo svincolo risulta essere stato effettuato, presso l’Ufficio Tesseramenti del C.R.T., con riferimento alla data del 16 dicembre 2005 - data di scadenza naturale del termine utile per effettuare lo svincolo - in adempimento alla pronuncia della Commissione Tesseramenti. Per quanto si riferisce al calciatore Ivan Viola, rilevata la non perseguibilità in questa sede dei genitori esercenti la patria potestà, il collegio ricorda la portata del primo comma dell’art. 92 delle N.O.I.F. il quale afferma “i tesserati sono tenuti all’osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive leghe nonché delle prescrizioni adottate dalle società di appartenenza”. In questo contesto il calciatore non poteva non essere a conoscenza della circostanza, pacificamente riconosciuta dalle parti, che la firma della madre non fosse quella autentica. Tuttavia la giovane età del calciatore ancora soggetto alla potestà dei genitori, su cui grava le responsabilità dei comportamenti, costituisce, a parere del Collegio, attenuante parziale nei fatti addebitati. P . Q . M . La C.D. in considerazione dei fatti esposti, irroga le seguenti sanzioni: al tesserato Massimiliano Potenza, presidente del G.S. MontecatiniMurialdo la inibizione per sei mesi per violazione dell’articolo 1, comma 1, del C.G.S.; al tesserato Ivan Viola la squalifica per mesi tre per violazione dell’articolo 1, comma 1, del C.G.S.; alla società G.S. MontecatiniMurialdo l’ammenda di euro 1.000,00 per violazione dell’articolo 2, comma 4, del C.G.S.
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