COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 28/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 184/06- gc Reclamo presentato dall’A.S.D. Gracciano avverso la decisione del G.S. Regionle che ha squalificato il tesserato Bocci Riccardo per 4 gare. C.U. N° 43 del 30.03.2006.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 28/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 184/06- gc Reclamo presentato dall’A.S.D. Gracciano avverso la decisione del G.S. Regionle che ha squalificato il tesserato Bocci Riccardo per 4 gare. C.U. N° 43 del 30.03.2006. Il Giudice Sportivo Regionale comminava la sanzione della squalifica per quattro gare al calciatore Bocci Riccardo poiché nonostante la qualifica di capitano protestava in ripetute e distinte circostanze con il D.G.; di conseguenza veniva espulso per doppia ammonizione. A fine gara offendeva l’arbitro; sanzione aggravata per la qualifica ricoperta. Il fatto accadeva nel corso dell’incontro La Sorba Casciano – Gracciano del 26.03.2006. Con sintetico reclamo la società richiede una mitigazione della sanzione inflitta, asserendo che il calciatore non avrebbe proferito nessuna offesa al D.G., essendosi limitato solo a chiedere con insistenza al D.G. le motivazioni della seconda ammonizione. La Commissione Disciplinare, per meglio comprendere gli elementi in suo possesso, e al fine di chiarire la dinamica dei fatti tenuto conto di quanto asserito dalla società, ha richiesto all’arbitro un supplemento di rapporto. Il D.G. ha singolarmente ritenuto di non specificare e di non aggiungere nulla a quanto già indicato negli atti di gara, ai quali a questo punto il Collegio deve necessariamente far riferimento per la propria decisione. Dal rapporto arbitrale, oltre alla decisione tecnica che ha portato all’espulsione (che comporta automaticamente la squalifica per una giornata), si evince la frase proferita dal Bocci al termine della partita. Solo per le offese la sanzione equa - da sempre comminata e confermata da questo Collegio - è stata di due giornate di squalifica. Nella fattispecie, quindi, alla singola giornata per l’espulsione vanno aggiunte le due giornate per l’offesa e l’ulteriore giornata per la veste ricoperta dal Bocci, ovvero in totale quattro giornate; il tutto facendo presente alla società che l’aver impedito – ancorché probabilmente per un attimo – l’ingresso del D.G. nello spogliatoio, avrebbe anche potuto comportare un ulteriore inasprimento della sanzione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa
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