COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 5 del 21/7/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 233/05- Reclamo G.S. Circolo Pizzi Avverso Squalifica Rotelli Bruno Fino Al 892006 Ed Ammenda Di € 500,00 (C.U. N° 45B Del 1062005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 5 del 21/7/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 233/05- Reclamo G.S. Circolo Pizzi Avverso Squalifica Rotelli Bruno Fino Al 892006 Ed Ammenda Di € 500,00 (C.U. N° 45B Del 1062005) Propone rituale reclamo il G.S. Circolo Pizzi avverso le sanzioni in oggetto comminate dal G.S. Provinciale di Livorno con articolate motivazioni riportate diffusamente nel comunicato ufficiale. Nel chiedere una riduzione delle sanzioni la reclamante non contesta quanto ascritto al proprio tesserato né contesta quanto accaduto ad opera della tifoseria al termine della gara, ma nega che il calciatore Rotelli abbia in effetti avuto atteggiamento volto ad usare violenza nell’inseguimento all’auto del D.G., volendo in realtà solo avere una “civile spiegazione” in merito alla sua espulsione. Quanto agli episodi a carico della tifoseria anche per quanto riguarda il ceffone subito dall’arbitro, non nega che tali accadimenti si siano verificati, ma contesta che non vi sia stato alcun dirigente che si sia prodigato per scongiurare gli eventi, affermando invece che un dirigente (Scardigli Stefano) presente in tribuna era sceso per proteggere il D.G. e lo aveva accompagnato fino alla vettura, pertanto non sarebbe applicabile la aggravante del comportamento assenteistico della società. La C.D. esaminati gli atti acquisito il supplemento di rapporto decide di accogliere parzialmente il reclamo. Innanzitutto quanto ascritto al Rotelli pur nella palese gravità sia del gesto effettuato sul campo, sia nel successivo inseguimento dell’auto del D.G., si è infine concretizzato in una discussione “civile e corretta”, come confermato dallo stesso arbitro nel supplemento di rapporto. Indubbiamente il comportamento non è stato conforme e sicuramente grave alla luce non già dell’effettiva intenzione del calciatore, quanto per l’apprensione che può l’azione dell’inseguimento aver ingenerato nell’inseguito. Ciò detto appare comunque più attinente al reale svolgimento dei fatti una squalifica di anni uno, anche in considerazione dell’azione violenta perpetrata dal Rotelli in danno del D.G. durante la gara neppure contestata dalla reclamante. Non meritevole di riduzione invece appare l’ammenda sia per la gravità dei comportamenti dei tifosi, concretizzatisi in un violento ceffone subito dal D.G., sia per il fatto che non trova conferma né nel rapporto né nel successivo supplemento il fatto che un dirigente (tal Scardigli) si sarebbe prodigato per difendere l’arbitro. Il D.G. a tal proposito afferma che nessun dirigente in distinta è intervenuto in suo aiuto, mentre ricorda che una persona peraltro non qualificatosi come dirigente, si era prodigato per proteggerlo, senza peraltro riuscire ad evitare che l’arbitro venisse colpito dal ceffone, nega comunque che qualcuno lo abbia accompagnato fino alla propria autovettura. La gravità dei fatti non accompagnata da l’intervento di dirigenti come tali qualificatisi, e comunque senza l’intervento del dirigente in distinta a ciò preposto (l’addetto all’arbitro) fa sì che la sanzione comminata dal G.S. sia congrua e meriti conferma. Giusta in questo caso la sanzione inflitta in primo grado. P.Q.M. La C.D. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica a Rotelli Bruno fino al 8 giugno 2006 e conferma l’ammenda a carico della società, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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