COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 5 del 21/7/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 236/05 – Rg. Reclamo della pol. Villa Capanile Avverso dec. Del G.S Provinciale di Lucca Squalifiche Fusco Fabio fino al 22.11.2005 e Rotonda Gianfranco per 3 gare . Ammende alla societa’ di 100,00 e 150,00 € (C.U. N° 48 Del 2262005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 5 del 21/7/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 236/05 – Rg. Reclamo della pol. Villa Capanile Avverso dec. Del G.S Provinciale di Lucca Squalifiche Fusco Fabio fino al 22.11.2005 e Rotonda Gianfranco per 3 gare . Ammende alla societa’ di 100,00 e 150,00 € (C.U. N° 48 Del 2262005) Il G.S Provinciale di Lucca , chiamato a pronunciarsi su fatti accaduti durante e alla fine della gara Lucca Calcio – Villa Campanile del 18.06.2005 , assumeva le decisioni in epigrafe riportate cosi’ motivandole: Fusco Fabio – per avere spinto alle spalle con entrambi le mani in segno di protesta il D.G senza conseguenze e nel contempo lo offendeva Rotonda Gianfranco - per aver offeso e minacciato l’arbitro Ammenda di 100,00 € - per avere , alcuni tesserati non identificati , feso la terna arbitrale e lanciato alcune bottiglie di acqua piene e una sedia all’interno del terreno di giuoco inveendo contro gli avversari . tutto cio’ a fine gara. Ammenda di 150,00 € - A fine gara alcuni tifosi offendevano il D.G e i Dirigenti Federali e nel contempo lo minacciavano . Inoltre durante il secondo tempo l’assistente veniva fatto oggetto di sputi e getti d’acqua che non lo colpivano. I provvedimenti vengono impugnati in questa sede da parte della pol. Villa Campanile , la quale , pur non contestandoli , gli ritiene eccessivi .In merito ai calciatori afferma che , gli stessi , molto presi dalla gara valida quale play-off , si siano lasciati andare a proteste molto vivaci ma mai travalicanti il principio di lealta’ e sportivita’ nei confronti della terna arbitrale. Per quanto riguarda le ammende ( che si ritiene vadano considerate nel loro insieme ) , sostiene la società che e’ molto difficile tenere a bada “ elementi” che neanche loro vorrebbero al seguito e che comunque i gesti ed i comportamenti posti in essere , non hanno potato a nessun danno grave che possa aver messo a rischio l’incolumita’ della terna arbitrale. Conclude chiedendo la revisione di tutti i provvedimenti presi in prime cure. La C.D , esaminati gli atti decide di accogliere parzialmente il reclamo. Nessuna censura puo’ essere mossa al primo giudice in merito alle sanzioni assunte nei confronti dei calciatori poiche’ le stesse appaiono conformi ed adeguate a quanto riportato in maniera chiara sul rapporto di gara e pertanto meritevoli di conferma. Appaiono invece eccessive le ammende che , in alcuni tratti, si possono considerare l’una assorbente dell’altra. I fatti , ancorche’ gravi e meritevoli di sanzione , appaiono come manifestazioni di disappunto per un risultato importante sfumato all’ultimo momento , le stesse non hanno arrecato danni particolarmente gravi alla terna e pertanto meritano di essere riviste. P.Q.M La C.D accoglie parzialmente il reclamo riducendo l’ammenda dagli originali 250,00 € a 150,00 € conferma il resto della impugnata delibera ed ordina la restituzione della tassa versata.
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