COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 5 del 21/7/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PRESIDENTE C.R.TOSCANA 001/06 – cc. Deferimento da parte del Presidente del C.R.T. nei confronti del calciatore Tanganelli Andrea, tesserato per la Polisportiva Montecchio, nonché della medesima Società per la conseguente responsabilità oggettiva ex art. 2, comma 4.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 5 del 21/7/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PRESIDENTE C.R.TOSCANA 001/06 - cc. Deferimento da parte del Presidente del C.R.T. nei confronti del calciatore Tanganelli Andrea, tesserato per la Polisportiva Montecchio, nonché della medesima Società per la conseguente responsabilità oggettiva ex art. 2, comma 4. Il Presidente del C.R.T., su segnalazione del G. S. Regionale e conseguente istruttoria compiuta dall’Ufficio Indagini, ha deferito a questa Commissione il calciatore Tanganelli Andrea contestando al suddetto tesserato di avere, nel corso della gara di I categoria Bettolle - Montecchio, colpito l’arbitro ad una spalla con una palla di neve, contenente un sasso, costringendolo per il dolore a sospendere la partita. Ritualmente notificato l’atto di deferimento, il Tanganelli si è costituito nella presente adunanza assistito dal legale di fiducia., dopo aver depositato, nei termini previsti, memoria a difesa. La società non si è costituita né ha svolto attività a difesa. Con il documento depositato il Tanganelli afferma la assoluta inammissibilità delle prove testimoniali rese dai testi Neri e Bracciali in quanto non tesserati. La loro assunzione sarebbe in violazione del disposto dell’art. 31 del C.G.S. il quale esclude ogni prova o testimonianza al di fuori delle risultanze ufficiali. Ritiene ancora prevalente sulle dichiarazione di detti testi la deposizione del D.G che al rappresentante dell’Ufficio Indagini ha affermato di non ricordare se il calciatore avesse la barba mentre ricordava i capelli ricci, lunghi fino alle spalle. Per converso nessuno dei due testi non tesserati menziona i capelli lunghi del calciatore e, ancor più, nessuno di essi è stato in grado di riconoscere il Tanganelli nel corso del tentativo di riconoscimento. Da ciò la mancanza di ogni prova a carico del Tanganelli. Nel rilevare che il riconoscimento effettuato dal Giannini è avvenuto successivamente allo svolgersi dei fatti, afferma inoltre non esistere alcun collegamento logico con il fatto che il tesserato pochi minuti prima si trovasse in tribuna a lanciare la palla di neve con il sasso. Contesta infine l’affermazione dell’U.I. di non ritenere attendibile la prova effettuata in data 8 aprile c.a. per essersi il calciatore tagliata la barba, essendo questo diritto proprio di ogni persona e ciò a prescindere dal fatto che il pizzetto non è di per sé idoneo ad alterare i tratti somatici. Nel corso della odierna audizione il Tanganelli, tramite il suo difensore, ha confermato, ampliandolo, il contenuto della memoria, dichiarando di essere completamente estraneo ai fatti. Le tesi a difesa non possono essere accolte risultando ben diverse le conclusioni che si traggono dalla attività istruttoria posta in essere dall’U.I. nonché dallo svolgersi dei fatti. Alla fine della gara, sancita dalla decisione del D.G. di non proseguire a causa del danno fisico subito dal lancio del sasso contenuto in una palla di neve, il Presidente della Polisportiva Bettolle presentava all’arbitro dichiarazione scritta con la quale comunicava che l’autore del lancio di palle di neve, compresa quella contenente il sasso, era da identificarsi nel calciatore della Pol. Montecchio, Andrea Tanganelli, in precedenza espulso, riconosciuto sulla base di precise testimonianze acquisite. Detta dichiarazione, allegata al rapporto di gara, veniva correttamente trasmessa dal G.S. all’Ufficio Indagini per l’accertamento di responsabilità connesse con la denuncia presentata. Dalle indagini esperite risulta che : - le palle di neve sono state lanciate da un giovane in abiti borghesi con barba bionda (definita “pinzetto”) immediatamente identificato, su indicazione di un testimone, dal D.S. Giannini come il Tanganelli e verificato dal Presidente della Pol. Bettolle, attraverso la distinta dei calciatori, trattarsi del giocatore con la maglia n. 7 espulso dalla gara. - due testimoni, spontaneamente messisi a disposizione del Presidente del Bettolle, hanno indicato coerentemente e costantemente nel giovane con rada barba bionda il responsabile del gesto; - il D.S della Soc. Bettolle ha espressamente dichiarato aver avuto da uno dei testi la indicazione del giovane responsabile e di averlo riconosciuto per il Tanganelli a lui noto per motivi sportivi e quindi di essere sicuro di riconoscerlo anche tra altre persone; - l’arbitro della gara ha confermato che, a seguito delle dichiarazioni dei due testimoni, il Presidente ed il D.S della Soc. Bettolle hanno riconosciuto nel calciatore indossante la maglia n° 7 ed espulso, l’autore del lancio delle palle di neve; - il calciatore Tanganelli ha sempre negato quanto addebitatogli; - il suddetto calciatore non è stato riconosciuto dai due testimoni oculari e dal Giannini nel corso della ricognizione eseguita; - a detta ricognizione il Tanganelli, si è presentato senza la barba, che in precedenza aveva dichiarato di portare da cinque o sei anni adducendo, su specifica domanda, motivi scaramantici per un esame universitario. Preliminarmente questa C.D. esamina la sollevata eccezione di inammissibilità della prova per testi di soggetti non tesserati (Neri e Bracciali) con riferimento al disposto dell’art. 31 del C.G.S. La pur suggestiva eccezione non può trovare accoglimento. Invero l’articolo 31 citato, che indica i mezzi di prova e le formalità procedurali, è applicabile ai “procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare” mentre quanto è oggetto del presente procedimento rientra nei fatti costituenti violazione del disposto dell’art. 1 del C.G.S. La materia è pertanto regolata non dal richiamato art. 31 bensì dal terzo comma dell’art.30 che demanda agli organi di giustizia sportiva ..”i più ampi poteri di indagine e di accertamento”. In tale attività essi possono avvalersi dell’opera dell’Ufficio Indagini il quale esercita il proprio compito “…su denuncia o su richiesta .. nelle materie di cui agli art.1 …”. Ne consegue che nei poteri dell’Ufficio Indagini rientra anche la possibilità di avvalersi di prove testimoniali di soggetti non tesserati. Peraltro nel caso di specie, con riferimento all’articolo 31, tutte le infrazioni connesse allo svolgimento della gara riportate negli atti ufficiali (rapporto di gara e relativo supplemento) sono state già oggetto di pronunce definitive degli organi di giustizia sportiva. Il riferimento della difesa alla “costante giurisprudenza della C.A.F.” che in sede di udienza si è sostanziato con l’indicazione di un’unica sentenza (C.U. n.6/c del 25.9.87), appare del tutto inapplicabile al caso in esame. Il caso trattato nella sentenza di riferimento riguarda l’ammissibilità di prove testimoniali di terzi volte ad inficiare il rapporto di gara, riferibili, cioè, a infrazioni commesse sul campo durante lo svolgimento della gara e rilevate nel rapporto arbitrale, situazione cui torna applicabile il più volte richiamato art. 31. Sul merito si osserva : le dichiarazioni univoche rese dai testi, nell’immediatezza della gara ed in sede di assunzione da parte dell’Ufficio Indagini, rendono le risultanze del mancato riconoscimento assolutamente irrilevanti agli effetti della dimostrazione della colpevolezza del Tanganelli. Risulta infatti al di fuori di ogni possibile dubbio che il giovane con rada barba bionda sia stato l’autore del ripetuto lancio di palle di neve : con altrettanta certezza risulta che il lancio proveniva dal settore dei tifosi del Montecchio.( Cfr. sul punto la delibera di questo Giudice in C.U. n. 35/2005, divenuta definitiva) ai quali, per testimonianza unanime, il giovane con la barba si è aggregato. La dichiarazione, resa con assoluta certezza dal D.S. Giannini di riconoscere il Tanganelli nella persona che gli era stata indicata come la persona autore del lancio (verbale istruttorio n.4), a lui noto tanto da essere sicuro di identificarlo tra altre persone, confermata dallo stesso giocatore con la dichiarazione resa nel verbale n.7 del 17 marzo ..” ritengo di conoscere il direttore sportivo del Bettole, Silvio Giannini, come penso lui conosca me”, collide con il mancato riconoscimento che pertanto è da ritenere del tutto inattendibile. Per contro appaiono assolutamente precise le dichiarazioni rese dai testi, con una dovizia di particolari tali da non poter essere disattese, a integrale conferma di quanto indicato in con- testualità ( Bracciali) e, comunque, nella immediatezza dello svolgimento dei fatti (Neri). Ancora più significativa appare la deposizione del D.S. Giannini al quale il Tanganelli, alla minaccia “…se subisco la squalifica del campo ti denuncio”, ha risposto “ …Lei a dire che sono stato io, io a dire che non sono stato : siamo in due “ . Anche il taglio della barba da parte del tesserato, effettuato tra il 29 marzo e il giorno 8 aprile del c.a. appare un escamotage volto ad evitare il riconoscimento o, forse, a giustificare il mancato riconoscimento. Risultano quindi troppi gli elementi gravi, precisi e concordanti per non ritenere più che provata la identificazione nel Tanganelli della persona che ha colpito l’arbitro con la palla di neve contenente il sasso. Per quanto si riferisce al deferimento della Società, la C.D. non ritiene dover procedere all’esame della relativa posizione dato che, per le conseguenze scaturenti dall’episodio in esame, l’Ente è stato sanzionato da questa Commissione con delibera divenuta definitiva (cfr. C.U. n.35/2005 citato). Desta piuttosto notevole perplessità il comportamento dei tre testi che dopo avere con sicurezza indicato (Neri , Bracciali) la persona che ha lanciato le palle di neve, aver dichiarato senza alcuna incertezza di avere in essa riconosciuto il Tanganelli (Giannini) non sono stati in grado di effettuare il riconoscimento malgrado, come ammesso dalla stessa difesa del Tanganelli, il taglio di una barba così rada non è tale da alterare i tratti somatici di un soggetto. In conseguenza di quanto sopra, risultando i sigg.ri Neri e Bracciali soggetti estranei all’ordinamento, e per ciò stesso da questo non perseguibili, ritiene la C.D. doversi procedere all’esame della posizione del D.S. Giannini in ordine alla possibile eventuale violazione dell’articolo 1 del C.G.S.. P.Q.M. La C.D. affermata la responsabilità del Tanganelli in ordine a quanto contestato, delibera di infliggergli la squalifica per anni uno e quindi fino al 15 luglio 2006. Delibera altresì non procedersi nei confronti della Polisportiva Montecchio in quanto già sanzionata per i fatti ad essa ascritti nel deferimento. Invia gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti che, nell’ambito della propria competenza, riterrà di adottare nei confronti del D.S. della società Polisportiva Bettole, Giannini Silvio.
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