COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 177/06-rg.Reclamo della Unione Sportiva Dilettantistica RIO MARINA avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Martorella Simone fino al 16/03/2007. C.U. n. 41 del 16/03/06.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 177/06-rg.Reclamo della Unione Sportiva Dilettantistica RIO MARINA avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Martorella Simone fino al 16/03/2007. C.U. n. 41 del 16/03/06. Subito dopo il fischio finale della gara VADA – RIO MARINA, valevole per il campionato di II categoria, il giocatore in epigrafe calciava con violenza il pallone verso il D.G., colpendolo alla mano che l’arbitro aveva messo a protezione dello sterno. Il violento colpo provocava al D.G. un forte dolore che perdurava alcuni minuti. Per tale comportamento il calciatore in questione veniva squalificato dal G.S. per un anno. Avverso il suddetto provvedimento propone reclamo la Società Rio Marina, la quale sostiene che il comportamento del proprio tesserato debba essere considerato come un gesto di stizza e le conseguenze stesse di tale comportamento frutto di mera casualità e prive di qualsivoglia intenzionalità di voler colpire l’arbitro. Secondo la reclamante il D.G. si trovava a circa 30 metri dal pallone ed il forte vento ha causato una traiettoria anomala della sfera che finiva per colpire l’arbitro in maniera assolutamente involontaria. L’arbitro nel supplemento di rapporto conferma quanto già riportato nel referto di gara, ribadendo che il calciatore si trovava a circa 10 metri da lui nel momento che, calciando il pallone, lo guardava e lo offendeva. Dall’esame degli atti di gara emerge in maniera evidente la volontarietà del comportamento del calciatore in questione e l’assoluta congruità della sanzione emessa dal G.S. che non appare certo sproporzionata rispetto ai fatti in contestazione, stante anche l’intenso dolore procurato all’arbitro dalla pallonata che è perdurato fino a tarda serata. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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