COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 174/06-RN. Reclamo Franchini Quintilio (A.S.D. Montorgiali) Avverso Inibizione Fino Al 14122008 (C.U. N° 35 Del 1536)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 174/06-RN. Reclamo Franchini Quintilio (A.S.D. Montorgiali) Avverso Inibizione Fino Al 14122008 (C.U. N° 35 Del 1536) Reclama in proprio il Presidente del Montorgiali avverso la sanzione in oggetto comminata a lui stesso dal G.S. Provinciale di Grosseto con la seguente motivazione: “In seguito ad un provvedimento del D.G., si alzava dalla panchina e non autorizzato entrava sul terreno di gioco per circa 15 metri, aggredendo il D.G. alle spalle, ponendogli con forza una mano davanti alla bocca e l’altra intorno al collo, stringendolo e trascinandolo all’indietro per circa un metro, proferendo frase minacciosa. Quindi il D.G. riusciva a liberarsi ma immediatamente veniva colpito dal predetto, con moderata forza, con la mano aperta sulla guancia destra, provocandogli acuto dolore che durava alcuni secondi”. Nel chiedere una riduzione della sanzione il reclamante contesta quanto a lui ascritto e fornisce dell’episodio tutt’altra versione. In pratica il signor Franchini sostiene di essere entrato sul terreno di gioco e di aver preso dal dietro il D.G. non già per fare un atto di violenza, ma per sottrarre l’arbitro ai giocatori che lo minacciavano, invitando i giocatori medesimi a continuare a giocare e cessare le proteste. Alla notifica dell’espulsione il Franchini ammette di aver attinto il D.G., ma non con uno schiaffo, bensì con una sorta di colpo “amichevole” dicendogli di far meglio il proprio dovere. Sostiene e infine di aver bussato al termine della gara allo spogliatoio arbitrale sentendosi negare il permesso di entrare, e poi di aver chiesto scusa all’arbitro. La C.D. esaminati gli atti acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. La prospettazione dei fatti effettuata dal reclamante, o perlomeno l’interpretazione fornita dallo stesso, non trova conferma nei fatti così come descritti dal D.G. sia nel rapporto che nel supplemento. In verità i fatti poi non sono così dissimili se si eccettua, come detto, la diversa interpretazione data dal D.G. e quella fornita dal signor Franchini. Il comportamento del reclamante appare particolarmente grave, da un lato se anche egli avesse avuto intenzione di proteggere il D.G. non avrebbe dovuto prenderlo per il collo stringerlo e trascinarlo indietro, quanto poi avvenuto alla notifica dell’espulsione non si può rinvenire alcun intento “amichevole” nell’atto di colpire al volto il D.G.. Quanto ascritto al Franchini, e comprovato dalla stessa ammissione dei fatti (seppur si è voluto dare a questi diversa connotazione) risulta essere una serie notevole di atti di violenza verso l’arbitro, con l’aggravante che a compierli fosse il presidente della società, il quale durante la partita sedeva in panchina con la qualifica di dirigente accompagnatore ufficiale. L’arbitro inoltre non conferma che il Franchini gli abbia presentato le sue scuse, anche se la circostanza non avrebbe in nessun caso potuto diminuire la gravità dei fatti commessi in precedenza né, di conseguenza, attenuare la misura della sanzione. La sanzione inflitta dal G.S. appare congrua stante a gravità dei fatti contestati. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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