COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 192 / Stagione sportiva 2005/2006 – cc. – Reclamo proposto da U.S. Villa Basilica contro la squalifica inflitta al calciatore Mariano Varsalona fino al 30 maggio 2006.(C.U. n. 48 del 20 aprile 2006)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 192 / Stagione sportiva 2005/2006 - cc. - Reclamo proposto da U.S. Villa Basilica contro la squalifica inflitta al calciatore Mariano Varsalona fino al 30 maggio 2006.(C.U. n. 48 del 20 aprile 2006) “A fine gara offendeva un A.A. e quindi minacciava la terna. Sanzione aggravata in quanto capitano”. Con questa motivazione il G.S. Regionale ha sanzionato il comportamento tenuto dal calciatore indicato in epigrafe in occasione di una gara, valevole per il Torneo delle Province, disputata in data 12 aprile 2006. La U.S. Villa Basilica, ammettendo in punto di merito i fatti appurati dal G.S., impugna detto provvedimento contestando le modalità di irrogazione della sanzione, inflitta a tempo e non a giornate. Rileva che ciò determina l’impedimento ad utilizzare il calciatore nelle ulteriori gare di campionato, e negli eventuali play-off, per fatti commessi non già in occasione di una gara cui partecipava direttamente la società, ma nella disputa di un torneo riguardante la rappresentativa provinciale nelle cui fila il calciatore partecipava, ovviamente, a carattere provvisorio. Rileva ancora che analoghi episodi vengono sanzionati con non più di due o tre turni di squalifica e chiede, quindi, in tesi che la squalifica venga comminata a giornate di gara, in ipotesi che i turni relativi vengano commisurati ai fatti effettivamente commessi. Per quanto riguarda la richiesta prospettata in tesi, la Commissione osserva che la sanzione, al fine di rispettare il principio di afflittività sancito dal vigente C.G.S., deve essere necessariamente comminata a tempo e non a giornata. Sotto questo aspetto, quindi, la decisione del G.S. deve essere confermata. Il comportamento del calciatore deve essere comunque adeguatamente sanzionato e commisurato, quindi, come rilevato peraltro dalla stessa società, a quanto commesso. Si deve altresì rilevare la particolarità dello svolgersi dei fatti dato che la violazione è avvenuta nell’ambito di un torneo organizzato dal C.R.T. al quale la società non è stata direttamente interessata se non per la cessione temporanea del giocatore alla rappresentativa provinciale. Il collegio rileva che, in casi analoghi, questa Commissione ha determinato la sanzione in quattro giornate di gara, di cui tre per le offese e minacce ed una per l’aggravante della qualifica rivestita, entità dalla quale non può in nessun caso prescindersi. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo, delibera di squalificare il calciatore Mariano Varsalona, in via equitativa e nel rispetto della applicazione a tempo della sanzione, fino al quindici maggio 2006. Dispone la restituzione della tassa.
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