COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 181/06-PV. Oggetto: Reclamo della Società Lastrense Calcio a 5 avverso all’ammenda di 1000 Euro (C.U. n. 41 del 16/03/2006)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 181/06-PV. Oggetto: Reclamo della Società Lastrense Calcio a 5 avverso all’ammenda di 1000 Euro (C.U. n. 41 del 16/03/2006) Il G.S. motivava così la sanzione irrogata per la rinuncia alla prosecuzione dell’incontro disputatosi, in data 10/03/2006, tra la società Valdera Calcio e la ricorrente: “Per avere, propri sostenitori in campo avverso, offeso gli arbitri. Per essere gli stessi, al termine della gara, entrati indebitamente sul terreno di gioco e, per avere uno di questi colpito il D.G. con un leggero pugno al volto provocandogli una ferita ad un labbro con fuoriuscita di sangue. Recidiva specifica per indebita entrata sul terreno di gioco di propri sostenitori. Per danneggiamenti all’impianto della società avversaria.” Avverso tale decisione la Società Lastrense Calcio a 5 proponeva rituale reclamo eccependo l’inesistenza dei danneggiamenti perpetrati dai propri sostenitori; l’arbitro si sarebbe limitato ad attestare quanto riferito dai dirigenti della squadra avversaria senza vedere direttamente alcunché. Il dirigente accompagnatore della Lastrense avrebbe invece scortato i propri giocatori negli spogliatoi per prodigarsi, successivamente, alla tutela dei D.G. senza poter in alcun modo evitare che, anche grazie alla scarsa vigilanza dei dirigenti della squadra ospite Valdera, un isolato facinoroso colpisse un arbitro. Lamentando la mancata iniziativa del Valdera nell’allertare le forze dell’ordine laddove l’arbitro fosse stato reale oggetto, come da questi riferito nel rapporto di gara, di continue offese nel corso della partita, la reclamante contesta altresì l’entità della sanzione che ritiene assolutamente eccessiva e conclude pertanto per una riduzione della stessa. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Il D.G. nel supplemento, espressamente richiesto da questa C.D., conferma precisamente quanto dedotto nel rapporto di gara e, pur ammettendo di non aver avuto percezione diretta del danneggiamento, descrive il clima d’agitazione che vigeva al termine dell’incontro; i giocatori di entrambe le squadre continuavano a sostare fuori dai rispettivi spogliatoi (elemento comunque compatibile con i riferiti danni alla porta) e l’intervento del dirigente della Lastrense sarebbe stato comunque successivo all’aggressione subita. L’arbitro, difendendo l’operato dei dirigenti del Valdera - i quali, poiché distanti, non avrebbero comunque potuto rendersi conto delle offese subite dal D.G.- chiarisce che l’intervento di due Carabinieri non riusciva a riportare la calma e che gli stessi erano costretti a richiedere rinforzi. Il corretto comportamento del dirigente Cutuli è riconosciuto dal D.G. che però conferma di ricordare il volto dell’aggressore e di identificarlo, avendo arbitrato ormai da anni nella medesima categoria, come un ex dirigente della Lastrense pur senza poterne ricordare precisamente il nome. Rilevando, come dedotto dall’arbitro, la presenza d’alcuni tifosi della Lastrense negli spogliatoi della squadra ospitata occorre precisare che dovrebbe essere onere della società ospitata, avendo la necessaria custodia degli impianti messi a disposizione, verificare e segnalare gli eventuali danni presenti al momento della consegna. Pertanto la sanzione inflitta dal G.S., anche in considerazione della contestata recidiva, risulta corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D., respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it