COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 13/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 071 stagione sportiva 2007/08 Reclamo della A.S. Sporting Sesto avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Vannetti Matteo per sei gare. C.U. del 14/11/2007.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 13/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 071 stagione sportiva 2007/08 Reclamo della A.S. Sporting Sesto avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Vannetti Matteo per sei gare. C.U. del 14/11/2007. Nel corso della gara Atletico Castello – A.S. Sporting Sesto, valevole per il campionato allievi, il calciatore Vannetti Matteo veniva espulso per somma di ammonizioni. Alla notifica del provvedimento offendeva l’arbitro. Prima di lasciare il campo di gioco si avvicinava ad un avversario e lo spingeva facendolo indietreggiare per circa tre metri, nel contempo lo offendeva. Sanzione aggravata in quanto capitano. Per tali comportamenti veniva sanzionato con una squalifica per sei giornate. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società Sporting Sesto. Ritenendo eccessiva la sanzione comminata dal G.S. la reclamante, pur confermando i fatti contestati al proprio tesserato, pone l’accento sui continui falli di gioco subiti dal calciatore in questione ma anche dai suoi compagni di squadra. Sottolinea anche, come per alcuni dei suddetti falli sia scattata l’ammonizione. Pertanto la tesi difensiva si basa essenzialmente sulla considerazione che il calciatore abbia perso il controllo dei nervi e abbia reagito in maniera sbagliata ai continui falli subiti. La reclamante chiede inoltre di essere udita . In data 07/12/2007 compariva davanti a questa C.D. il sig Vannetti Gianni in rappresentanza della A:S: Sporting Sesto, come da giusta delega in atti. In tale sede il delegato della reclamante precisa che tutti i fatti contestati al calciatore in questione si sono svolti nell’ambito di un parapiglia fra quattro- cinque giocatori. Ribadisce il pentimento del giocatore per il comportamento tenuto e conferma la richiesta di riduzione della sanzione. Alla luce della documentazione in atti e delle affermazioni della reclamante,questa C.D. è chiamata a pronunciarsi soltanto sull’entità della sanzione erogata dal G.S., essendo i fatti sottostanti alla medesima conclamati. A tal fine, pur apprezzando il comportamento processuale tenuto dalla società, questa C.D. non ritiene che vi siano i margini per una riduzione della sanzione, essendo stata la stessa ben calibrata dal G.S. Infatti,considerando una giornata per l’espulsione;2 giornate per le offese all’arbitro, 2 giornate per la spinta e le offese all’avversario e 1 giornata come aggravante in quanto capitano, il conto finale non lascia spazio ad alcuna riduzione. P.Q.M. Questa C.D. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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