COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 13/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI FASCIA “B” 074 stagione sportiva 2007/08 Gara G.S. Carli Salviano– Picchi Calcio (2-2) del 10/11/2007 Campionato Allievi B. In C.U. n.18 del 15/11/2007 del Comitato Provinciale di Livorno.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 13/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI FASCIA “B” 074 stagione sportiva 2007/08 Gara G.S. Carli Salviano– Picchi Calcio (2-2) del 10/11/2007 Campionato Allievi B. In C.U. n.18 del 15/11/2007 del Comitato Provinciale di Livorno. Squalifica fino Al 9/4/2008 inflitta al calciatore BARINCI MIRKO (CARLI SALVIANO) il quale “A seguito di una decisione del d.g., prendeva violentemente a pugni la panchina ed inveiva con toni estremamente minacciosi urlando frasi offensive contro lo stesso. Nel mentre il d.g. si accingeva ad allontanarlo dal terreno di gioco il sig. Barinci iniziava a correre verso l’assistente arbitro sig. Trovatelli della soc. A. Picchi Calcio insultandolo e offendendolo, di poi lo spintonava all’altezza del petto in modo violento facendolo indietreggiare di qualche passo, a questo punto interveniva un dirigente della sua stessa società che riusciva parzialmente a sedare il suo comportamento. Alla notifica del provvedimento il sig. Barinci si rifiutava di abbandonare il terreno di gioco e lo faceva solo dopo ripetuti inviti da parte del d.g. e grazie all’ausilio di qualche giocatore. Il sig. Barinci mentre lasciava ilterreno di gioco reiterava frasi offensive verso il d.g”. Reclama la società Carli Salviano avverso la squalifica in epigrafe, sostenendo la parziale corrispondenza al vero per quanto attiene le frasi ed il comportamento tenuto dal proprio tesserato rispetto al rapporto arbitrale. In altri termini il Barinci non avrebbe colpito la panchina con pugni, ma si sarebbe limitato a scalciare una bottiglietta d’acqua nei pressi della stessa. Per quanto attiene invece il comportamento irriguardoso, minaccioso ed offensivo, questo sarebbe stato rivolto ad un dirigente e non all’arbitro. La reclamante conclude per una riduzione della squalifica. Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma quanto già evidenziato nel primo referto. La C.D.T.T. accoglie il reclamo evidenziando quanto segue. Il comportamento del Barinci risulta del tutto riprovevole e degno di una severa sanzione in quanto assolutamente antisportivo. La difesa della reclamante appare poco credibile se confrontata con le dichiarazioni dell’arbitro le quali, come noto, costituiscono prova privilegiata relativamente alla veridicità dei fatti sanzionati. Tuttavia il reclamo merita accoglimento in punto di quantum. Infatti la sanzione, che pure deve essere affittiva, risulta eccessivamente onerosa se rapportata ai reali accadimenti (calci ad una struttura,offese, minacce e comportamento scorretto verso il D.G.). P.Q.M. La C.D.T.T. accoglie il reclamo e riduce la sanzione dall’originaria squalifica fino al 9/4/2008 alla data effettiva del 15/2/2008. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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