COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 13/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 086 stagione sportiva 2007/08 . reclamo della soc. A.S.D Radda in Chianti avverso dec. G.S.T Toscana. Squalifica Cellai Filippo fino al 22.01.2008 – Romoli Giacomo per 6 gare – Fabbri Massimiliano per 3 gare – Trentanovi Matteo per 3 gare . Ammenda pari a 150 Euro (C.U 23 del 22.11.2007)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 13/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 086 stagione sportiva 2007/08 . reclamo della soc. A.S.D Radda in Chianti avverso dec. G.S.T Toscana. Squalifica Cellai Filippo fino al 22.01.2008 – Romoli Giacomo per 6 gare – Fabbri Massimiliano per 3 gare – Trentanovi Matteo per 3 gare . Ammenda pari a 150 Euro (C.U 23 del 22.11.2007) Con reclamo inoltrato in data 30 novembre 2007, la soc. Radda chiede una revisione dei provvedimenti in oggetto indicati , assunti in primo grado, a seguito di fatti e situazioni verificatesi in occasione dell’incontro Lanciotto Radda – Virus Chianciano del 18 .11.2007. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’ art. 46 comma 4 Codice Giustizia Sportiva. Osserva il Collegio come il dettato regolamentare indichi in sette giorni dalla pubblicazione del provvedimento che si intende impugnare , il termine ultimo e perentorio per l’inoltro del reclamo. Nel caso di specie , la societa’ Radda , ha prodotto il ricorso in data 30 Novembre 2007 , un giorno oltre il termine che si ripete essere perentorio. P.Q.M La C.D dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa relativa
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