COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 13/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 078 stagione sportiva 2007/08 . Reclamo della A.C Fucecchio avverso esito gara Ginestra – Fucecchio del 24.11.2007 . Risultato 2 – 1.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 13/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 078 stagione sportiva 2007/08 . Reclamo della A.C Fucecchio avverso esito gara Ginestra – Fucecchio del 24.11.2007 . Risultato 2 – 1. Con tempestivo e formalmente corretto reclamo , la soc. Fucecchio chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato secondo il disposto di cui all’art. 17 comma 5 C.G.S , rilevando come allo stesso abbia partecipato il calciatore Infante Leonardo schierato dalla soc. Ginestra , malgrado fosse stato espulso nella gara precedente . Osserva ancora come il calciatore avrebbe dovuto scontare almeno una giornata di squalifica anche in assenza della trascrizione della sanzione sul C.U di riferimento. Niente ha controdedotto la societa’ adita malgrado ritualmente avvisata. La C.D.T , effettuati gli opportuni accertamenti decide di accogliere il reclamo. Dall’esame degli atti risulta che il calciatore Infante Lorenzo , nella gara Real Cerretese – Ginestra del 17.11.2007 , veniva espulso al 33’ del secondo tempo. Tale espulsione comportava auomaticamente una giornata di squalifica da scontarsi nella gara successiva ( art.45 comma 2 C.G.S ) anche in assenza di declaratoria del G.S. Pertanto l’aver preso parte alla gara del 24.11.2007 , quella oggetto di contenzioso , in maniera irregolare comporta l’unnallemento del risultato che viene rideterminato da questa Commissione. P.Q.M. La C.D.T , accoglie il proposto reclamo ed in applicazione dell’art. 17 comma 5 C.G.S , infligge alla soc. Ginestra la punizione sportiva della perdita dell’incontro con il risultato di 0/3 . Inoltre infligge al calciatore Infante Leonardo UNA ulteriore giornata di squalifica , al sig. Torrini Luca , quale accompagnatore ufficiale la inibizione fino al 13 Gennaio 2008 ed alla societa’ l’ammenda di 150,00 €. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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