COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 13/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 066 stagione sportiva 2007/08 Reclamo A.D.C. Calci Avverso Squalifica Fino Al 3132008 Dell’allenatore Saviozzi Fabrizio (C.U. N° 18 Del 7112007)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 13/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 066 stagione sportiva 2007/08 Reclamo A.D.C. Calci Avverso Squalifica Fino Al 3132008 Dell’allenatore Saviozzi Fabrizio (C.U. N° 18 Del 7112007) Reclama la A.d.c. Calci avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Territoriale di Pisa con la seguente motivazione: “A fine gara protestava nei confronti del D.G. e lo offendeva senza inntervenire per assisterlo quando un proprio giocatore minaciava il D.G.. Successivamente, sebbene richiesto, non prestava la dovuta assistenza al D.G. ed anzi lo offendeva davanti a tre suoi giocatori che lo stavano accerchiando ed offendendo.”. La reclamante chiede una riduzione della sanzione ritenendola eccessiva e, seppur non smentendo il comportamento del proprio tesserato tiene ad effettuare alcune precisazioni che, a suo dire, attenuerebbero la portata del comportamento generale, nega comunque ogni offesa da parte dell’allenatore. La società poi censura il grave comportamento dei giocatori, per i quali non solo ha inoltrato reclamo, ma ha preso nei confronti degli stessi autonomi provvedimenti sanzionatori, ma si duole che il rapporto del D.G. sia estremamente severo nei confronti del Saviozzi reo forse solo di non essere intervenuto con la dovuta fermezza nei confronti dei calciatori che stavano offendendo l’arbitro. Tali argomentazioni venivano reiterate all’udienza 7127 dal rappresentante della società. La C.D. esaminati gli atti ed il ricorso, sentita la reclamante, acquisito il supplemento di rapporto decide di accogliere il reclamo. Il supplemento arbitrale conferma quanto dal D.G. già riportato nel rapporto di gara, smentendo, stante la prova privilegiata che per il nostro C.G.S., i rapporti arbitrali assumono, quanto sostenuto dalla società, almeno in punto della mancanza di offese da parte dell’allenatore. I fatti contestati debbono pertanto essere ritenuti accertati stante il carattere di prova privilegiata rappresentata dal rapporto e dal supplemento per il nostro ordinamento. Sotto il profilo della congruità della sanzione invece il reclamo appare meritevole di essere accolto risultando più attinente ai fatti accaduti una squalifica fino al 7/2/08. P.Q.M. La C.D. in accogliemento del reclamo, riduce la squalifica al signor Saviozzi Fabrizio fino al 7 febbraio 2008 ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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