COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 13/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE 063 stagione sportiva 2007/08 Reclamo proposto dall’A.S.D. Vadarno avverso la decisione del G.S. Territoriale che ha squalificato fino al 23.12.2007 il sig. Pistolesi Alessandro, ammenda di 40 €. (C.U. N° 21 del 08.11.2007.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 13/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE 063 stagione sportiva 2007/08 Reclamo proposto dall’A.S.D. Vadarno avverso la decisione del G.S. Territoriale che ha squalificato fino al 23.12.2007 il sig. Pistolesi Alessandro, ammenda di 40 €. (C.U. N° 21 del 08.11.2007.) Il Giudice Sportivo Territoriale comminava l’ammenda di € 40,00 all’ASD Valdarno Calcio Femminile per contegno offensivo verso il D.G., e comminava la squalifica fino al 23.12.2007 all’allenatore Pistolesi Alessandro poiché allontanato per proteste, uscendo dal campo profferiva frase irriguardosa e blasfema. Contro tale provvedimento propone reclamo l’ASD Valdarno, negando ogni coinvolgimento del Pistolesi, il quale nulla avrebbe proferito; nessuna offesa sarebbe pervenuta dalla panchina del Valdarno. Conclude con la richiesta di riduzione della sanzione. Con lo stesso atto la società reclama anche contro l’ammenda di € 40,00. Nel supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori, l’arbitro conferma quanto già indicato nel primo referto. Preliminarmente la Commissione Disciplinare rileva l’inammissibilità del reclamo avverso l’ammenda, trattandosi di importo non reclamabile (art. 45 comma 3). Questa parte del gravame non viene pertanto presa in esame. Per quanto riguarda quanto addebitato all’allenatore Pistolesi, il D.G. ha descritto e confermato gli episodi contestati; la tesi della società che asserisce l’estraneità del proprio allenatore non può essere accolta. Singolare è anche la richiesta di semplice riduzione (e non di totale annullamento) laddove si sostiene la mancanza di coinvolgimento del Pistolesi. Sull’entità della squalifica, questa appare equa e ben calibrata, conforme a situazioni similari già oggetto di giudizio. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo, dispone l’incameramento della tassa.
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