COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 13/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALI 085 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Portuale Guasticce avverso la decisione con la quale il G.S.T. Toscana ha squalificato il calciatore Sansoni Luca fino al 22 marzo 2008. C.U. n. 23 /2007.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 13/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALI 085 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Portuale Guasticce avverso la decisione con la quale il G.S.T. Toscana ha squalificato il calciatore Sansoni Luca fino al 22 marzo 2008. C.U. n. 23 /2007. Il reclamo proposto tende ad ottenere la riduzione della sanzione sopraindicata contestando la motivazione del G.S.T. che di seguito si riporta : “A gioco fermo, avvicinandosi al D.G., gli prendeva il braccio destro strattonandolo e tenendo comportamento irriguardoso. Alla notifica del provvedimento disciplinare, lo offendeva.” In merito la società reclamante conferma le offese rivolte dal calciatore all’arbitro ma ritiene lo “strattonamento” un semplice tentativo di attirarne l’attenzione, gesto del tutto privo di violenza come si evince dallo stesso rapporto arbitrale per cui, a suo dire, la sanzione appare eccessiva. L’esame degli atti di gara, compreso il supplemento reso in questa sede, precludono l’accoglimento del reclamo. La Portuale Guasticce non tiene conto in alcun modo dell’effettivo svolgersi dei fatti soprattutto alla luce delle seguenti considerazioni. L’aver afferrato l’arbitro per un braccio, indipendentemente dalle conseguenze che esso possa causare, è un atto di violenza da sanzionare con provvedimento la cui entità varia a seconda delle conseguenze che esso produce. Nella specie il non aver l’arbitro subito alcun danno ha indubbiamente indotto il D.G. a contenere la sanzione atteso che di norma a tale gesto corrisponde una sanzione non inferiore a sei mesi. Il provvedimento disciplinare è comunque riferito anche a quanto accaduto in contestualità dello strattonamento (comportamento irriguardoso) e successivamente alla notifica del provvedimento di espulsione allorché, dopo aver ritardato l’uscita dal campo per circa un minuto, il calciatore ha offeso l’arbitro. Tali episodi non possono essere considerati come avvenuti in unico contesto. La decisione del G.S. è quindi fondata sia in punto di fatto che sotto il profilo dell’entità e, quindi, da confermare. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it