COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 20/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 096 stagione sportiva 2007/08 Reclamo della U.S. Pieve Fosciana avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Salotti Severiano per tre gare (C.U 25 del 06 /12/2007).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul
Comunicato Ufficiale N. 27 del 20/12/2007
. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
096 stagione sportiva 2007/08 Reclamo della U.S. Pieve Fosciana avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Salotti Severiano per tre gare (C.U 25 del 06 /12/2007).
Nel corso del secondo tempo dell’incontro Pieve Fosciana – Strettoia DBM, valevole per il campionato di Prima Categoria, il calciatore in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco per aver colpito con un calcio alla gamba un avversario. Per tale condotta violenta veniva squalificato per tre gare.
Avverso la decisione del G.S. propone reclamo la U.S. Pieve Fosciana, ritenendo il provvedimento impugnato di estrema severità. Secondo la reclamante, infatti, il proprio tesserato non avrebbe tenuto un comportamento violento ma, dopo essere stato colpito da una gomitata, nel cadere colpiva l’avversario con un calcio, allo scopo di liberarsi dalla stretta del medesimo. Sottolinea, infine, come il calciatore si sia subito allontanato dal terreno di gioco, senza alcuna protesta, e come il medesimo si sia sempre distinto per il comportamento estremamente corretto tenuto fino ad ora, senza subire sanzioni di alcun tipo. Per tali motivi chiede l’annullamento della sanzione inflitta o in via subordinata una riduzione della stessa.
Alla luce di quanto emerso dalla documentazione in atti appare indubbio che il calciatore in questione abbia colpito con un calcio volontario la gamba dell’avversario . Che tale condotta possa essere scaturita come reazione per il fallo subito ci può anche stare ma non può,certamente, essere invocata come giustificazione. Ne questa C.D. può accettare la considerazione, espressa in sede di reclamo, che nel cadere il giocatore colpiva con un calcio l’avversario al fine di liberarsi dalla stretta del medesimo. Comunque, considerato che una giornata è stata inflitta per l’espulsione,rimane il fatto che per il comportamento violento il calciatore è stato sanzionato con due giornate di squalifica, che rappresentano il minimo edittale.
P.Q.M.
Questa Commissione Disciplinare respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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