COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 3/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 101 Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo A.S. Pieve A Nievole Avverso Sanzione Di Euro 160,00 (C.U. N° 25 Del 6122007)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 3/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 101 Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo A.S. Pieve A Nievole Avverso Sanzione Di Euro 160,00 (C.U. N° 25 Del 6122007) Propone rituale reclamo l’A.S. Pieve a Nievole avverso la sanzione pecuniaria in oggetto comminata dal G.S.T. di Firenze con la seguente motivazione: “Per insufficiente custodia dell’autovettura del D.G. che rimaneva danneggiata. Resta a carico della società il risarcimento dei danni subiti dal D.G. purchè siano stati osservati gli adempimenti previsti dalle disposizione della L.N.D.”. La reclamante contesta che i danni riscontrati dall’autovettura del D.G. siano stati causati dai tifosi del Pieve a Nievole e, comunque allorchè l’autovettura era sotto la custodia della società. Descrive infatti da un lato la posizione dell’autovettura all’interno del recinto spogliatoi e della impossibilità che alcuno dei pochi tifosi presenti potesse aver avuto modo di produrre il danno lamentato, dall’altro afferma che il tipo di danno riscontrato, non sarebbe compatibile, a suo dire, con un intervento “umano”, ma eventualmente causato da uno sfregamento con un muro o un cancello. Conferma di non aver esaminato l’autovettura all’inizio della gara allorchè il D.G. ebbe a consegnare le chiavi al dirigente addetto. Tai argomentazioni venivano reiterate dal rappresentante della società in sede di audizione personale all’udienza del 28122007. La C.D. esaminati gli atti acquisito il supplemento di rapporto, ascoltata la reclamante decide di respingere il reclamo. I fatti non sono in discussione, infatti non è in discussione se l’autovettura del D.G. presentasse o meno dei danni al termine della gara, bisogna accertare se l’autovettura presentasse tali danni anche prima della gara. Orbene esistono delle procedure contemplate dai regolamenti della L.N.D., che debbono essere seguite sia dal D.G., che lascia la macchina in custodia, sia dalla società che di tale custodia ha l’onere. Nel caso di specie, mentre il D.G. ha osservato la prassi, consegnando le chiavi al dirigente addetto e constatando al termine della gara se vi fossero danni, altrettanto non si può dire della società , e per essa del responsabile della custodia, il quale ha omesso, per stessa ammissione della società sia nel reclamo che in sede di audizione, di verificare nel momento dell’arrivo del D.G. e della consegna delle chiavi, se vi fossero danni pregressi, e di redigere contestuale verbale di constatazione in caso di accertamento di anomalie nella carrozzeria. E’ ovvia la buona fede della reclamante, ma il non aver posto in atto le cautele del caso e previste dalla prassi, non può che portare alla reiezione del reclamo. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa..
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