COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 3/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 092/ stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla S.S. Audace Legnaia in opposizione alla sentenza con la quale il G.S.T. Toscana le ha inflitto la sanzione della ammenda per € 700,00. (C.U. n. 24/2007).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 3/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 092/ stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla S.S. Audace Legnaia in opposizione alla sentenza con la quale il G.S.T. Toscana le ha inflitto la sanzione della ammenda per € 700,00. (C.U. n. 24/2007). Il provvedimento indicato in epigrafe, assunto dal G.S. per l’esplosione di petardi dietro la porta ospite, in tre distinte occasioni, viene impugnato dalla S.S. Audace Legnaia la quale sostiene che : - dietro alla porta indicata è posto un muro alto due metri che aggetta su strada con passaggio pedonale pubblico, per cui è impossibile identificare le persone che possono aver lanciato non già petardi, ma “fuochi di artificio”. Allega a tal proposto due fotografie della porta e della zona retrostante; - da indagini effettuate non risulta che siano stati propri sostenitori ad esplodere i petardi; - anche la Società avversaria, ancora a dire della reclamante, ha riconosciuto che non sono stati tifosi dell’Audace ad esplodere i colpi; - poiché nella gara successiva erano stati esplosi fuochi di artificio è da dedurre “come tali azioni fossero state fatte ancor prima della partita”, ovvero in occasione della gara di juniores appartenente alla medesima società. Durante la richiesta audizione personale il rappresentante della società ribadisce i medesimi concetti, ulteriormente precisando che non si è trattato di lancio di petardi bensì di mortaretti. Rileva ancora che solo gli scoppi avvenuti in occasione della gara successiva hanno lasciato tracce delle cartucce all’interno del recinto di gioco. Esaminati gli atti la Commissione così decide. L’arbitro ha confermato nel supplemento di rapporto qui reso che sono stati esplosi petardi durante la gara, peraltro nel rapporto di gara erano indicati i minuti di gioco in cui erano avvenuti i singoli scoppi. E’ quindi da escludere che tutto sia accaduto prima della gara come sembra sostenere la società. La distinzione tra petardi e fuochi pirotecnici è assolutamente irrilevante atteso che la norma (art. 12, c..3 del C.G.S.) pone a carico delle società la responsabilità per “… l’introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere….” . Sempre il C.G.S. prevede la responsabilità delle società in materia di “…ordine e sicurezza prima durante e dopo lo svolgimento della gara sia all’interno dell’impianto sportivo sia nella aree immediatamente adiacenti.” (art. 4, c.4), responsabilità nella quale rientra l’episodio esaminato. Le argomentazioni della reclamante appaiono quindi del tutto infondate e da respingere. Ritiene tuttavia il Collegio che la sanzione, per le particolari condizioni dei luoghi, per la mancanza di recidività e per la non applicabilità delle ulteriori sanzioni previste dall’art. 18 del C.G.S., possa essere ridotta al minimo edittale, previsto dalla norma riferita al settore non professionistico, di cui all’art. 12, c. 6 del medesimo Codice. P.Q.M. La C.D.T.T., in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda determinandola nella misura di euro 500,00 (cinquecento). Dispone la restituzione della tassa di reclamo ove versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it