COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 3/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 088/ stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società U.S.D. Querceta 1964 avverso la sentenza del G.S.T. Toscana con la quale è stata comminata al calciatore Conti Marco la squalifica fino al 14 gennaio 2008. (C.U. n. 24 /2007)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 3/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 088/ stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società U.S.D. Querceta 1964 avverso la sentenza del G.S.T. Toscana con la quale è stata comminata al calciatore Conti Marco la squalifica fino al 14 gennaio 2008. (C.U. n. 24 /2007) La U.S.D. Querceta ha proposto reclamo avverso la decisione sopraindicata così motivata : ”A fine gara calciava volontariamente e violentemente il pallone contro il D.G.” Esaminato il reclamo e gli atti di gara (rapporto e relativo supplemento) la Commissione rileva che l’accaduto viene in essi descritto in modo diametralmente opposto per cui occorre procedere alla loro analisi e comparazione. L’arbitro nel rapporto di gara indica, sinteticamente, che “ Al termine della partita Conti Marco (n. 1 Querceta) perché mentre mi accingevo a raccogliere il pallone si avvicinava al pallone stesso calciandolo volontariamente e violentemente contro di me”. In sede di reclamo la USD Querceta assume che il D.G. chiedeva al calciatore di passargli la palla, cosa che avveniva dalla distanza di cinque o sei metri, quale era quella che li separava. All’atto doveva esser attribuito il carattere della involontarietà essendo mancati nel corso della gara motivi di dissenso con il D.G. in ordine alla sua conduzione tecnica. Al momento del calcio, peraltro, il Conti era scivolato leggermente e a causa di ciò il pallone, non ben indirizzato aumentava la propria velocità senza per questo essere violento. Rileva ancora la reclamante che se il gesto fosse stato volontario, indirizzato quindi a nuocere, il pallone sarebbe stato scagliato in altro modo e non rasoterra. Precisa inoltre che il calciatore, resosi conto dell’accaduto, ha chiesto, nell’immediatezza, scusa al D.G. ricevendone in cambio l’espulsione attraverso l’esposizione del cartellino rosso. L’arbitro nel supplemento qui reso, letto il reclamo, modifica quanto riportato sul rapporto di gara precisando che il calcio al pallone è stato dato in maniera volontaria; che è stato sferrato da una distanza di 2/3 metri (non 5/6) e, comunque, che il calciatore si è allontanato dal campo senza chiedere scusa. Nessun cartellino è stato mostrato al calciatore ma il “fatto accaduto” è “ stato fatto presente al dirigente accompagnatore ed al capitano”. Così descritti i fatti la C.D. al fine di pronunciarsi rileva quanto segue. Premesso che l’art. 35, 1° comma, stabilisce che il rapporto di gara ed il relativo supplemento fanno piena prova in ordine al comportamento dei tesserati nel corso delle gare, la C.D. ritiene di dover prescindere, nel caso in esame, dalle modalità con le quali è stato adottato il provvedimento di espulsione, modalità ininfluente ai fini del giudizio. Allorché gli organi della Giustizia Sportiva sono chiamati ad emettere provvedimenti disciplinari aventi per oggetto atti di violenza, occorre procedere al concreto accertamento dei fatti accaduti, valutandone la volontarietà, il modo con cui sono stati posti in essere, le eventuali conseguenze fisiche causate. Ciò è ancor più necessario qualora destinatari dell’atto di violenza siano gli ufficiali di gara, sia perché ad essi deve essere riservata particolare tutela, sia ai fini della graduazione della sanzione. Infatti questo Collegio ha di norma sanzionato con una lunga squalifica il tesserato che abbia, lanciando il pallone, colpito volontariamente il D.G, in misura inferiore qualora, pur avendo intenzione di farlo, non lo abbia colpito. Ovviamente fatta salva una maggiore sanzione nel caso in cui gli ufficiali di gara abbiano subito danni fisici. Esaminando la decisione impugnata la C.D. rileva che la decisione del G.S. è stata assunta sulla base di un rapporto di gara incompleto. Nel supplemento reso in questa sede l’arbitro precisa, oltre la distanza dalla quale il pallone è stato scagliato, la circostanza, che sarebbe stata decisiva ai fini del giudizio se conosciuta dal G.S., che esso è stato effettivamente raggiunto dal pallone, scagliato con forza. Anche se il D.G. non ha riportato conseguenza alcuna, il Collegio, riferendosi ai propri precedenti in materia, ritiene la sanzione comminata inadeguata al gesto compiuto dal calciatore. Preme ricordare che calciare deliberatamente il pallone verso l’arbitro costituisce di per sé atto di violenza e, come tale, sanzionabile con squalifica la cui entità deve essere commisurata agli effetti eventualmente prodotti. Tenuto conto dello svolgimento dei fatti, considerata l’incompletezza del rapporto reso dall’arbitro a fine gara, la Commissione, applicando il disposto del 3 comma dell’art. 36 del C.G.S, modifica la sanzione determinandola nella squalifica per mesi tre. L’entità della sanzione è eccezionalmente inferiore a quella normalmente comminata per fatti analoghi in considerazione di quanto emerso in sede istruttoria. P.Q.M. La C.D.T.T., in riforma della sentenza impugnata, commina al calciatore Conti Marco la sanzione della squalifica per mesi tre, e così fino al 29 febbraio 2008. Dispone l’incameramento della tassa.
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