COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 3/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 90-94 stagione sportiva 2007/08 Oggetto: reclamo dell’Associazione Sportiva Pro Follonica avverso alle squalifiche inflitte dal G.S ai calciatori Panebianco Alfredo fino al 23/03/2008, Ottaviano Gino fino al 23/06/2008, Galloni Valerio e Oreto Luigi per tre gare (C.U. n. 20 del 28/11/2007).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 3/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 90-94 stagione sportiva 2007/08 Oggetto: reclamo dell’Associazione Sportiva Pro Follonica avverso alle squalifiche inflitte dal G.S ai calciatori Panebianco Alfredo fino al 23/03/2008, Ottaviano Gino fino al 23/06/2008, Galloni Valerio e Oreto Luigi per tre gare (C.U. n. 20 del 28/11/2007). Preliminarmente deve osservarsi che le squalifiche reclamate nella medesima impugnazione, riguardanti Galloni Valerio e Oreto Luigi, sono già state trattate nell'udienza del 14 dicembre 2007 da quest'organo di giustizia sportiva e le relative decisioni sono state comunicate a mezzo telegramma trasmesso in data 15 dicembre 2007. Il G.S. applicava le seguenti sanzioni oggi reclamate con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara disputata in data 24 novembre 2007 tra la reclamante e la società San Vincenzo con le seguenti motivazioni: Panebianco Alfredo: “A fine gara si avvicinava di corsa verso il D.G. e poggiandogli entrambe le mani sul petto lo spintonava facendolo arretrare di circa un metro e al contempo lo offendeva” Ottaviano Gino: “A fine gara si avvicinava a 30 cm. dal volto del d.g. offendendolo e minacciandolo dipoi appoggiandogli le mani sul petto lo spintonava con forza facendolo indietreggiare di circa due metri reiterando le offese (sanzione aggravata per capitano)” Galloni Valerio: “A fine gara offendeva e minacciava il D.G.” Oreto Luigi: “A fine gara offendeva e minacciava il D.G.” Ricorre l’impugnante che, in un sintetico reclamo, ritenendo eccessive le squalifiche, ridimensiona parzialmente la portata dei gesti evidenziando il “minimo” contatto fisico tra il D.G. e i calciatori Panebianco e Ottaviano; affermando l’inesistenza di qualsiasi volontarietà realmente lesiva nei confronti dell'arbitro conclude per una diminuzione delle squalifiche irrogate. Il reclamo merita parziale accoglimento per quanto concerne la posizione del calciatore Oreto Luigi. Le affermazioni arbitrali contenute nel rapporto di gara non lasciano spazio alcuno che possa confortare la ricostruzione degli avvenimenti riportata dalla società ed anzi appaiono precise nello smentire il supposto “minimo” contatto; l’atteggiamento aggressivo viene confermato indirettamente anche dal contenuto delle frasi ingiuriose pronunciate da tutti i calciatori ed, in special modo, dai giocatori Panebianco e Ottaviano nel corso delle condotte illecite. La ricostruzione fornita evidenzia il comportamento irriguardoso, probabilmente imputabile ad un momento di particolare tensione agonistica che non fa però venir meno il fatto e le inevitabili conseguenze che la Giustizia Sportiva prevede in casi analoghi. Inoltre per quanto attiene alla posizione del calciatore Ottaviano occorre ribadire che il capitano di una squadra, unico soggetto legittimato a rapportarsi con il D.G., ha l’onere di fornire un'immagine sempre improntata alla massima lealtà e sportività e pertanto la sanzione applicata appare corretta e contenuta - considerata l'aggravante del ruolo ricoperto in campo - nei minimi limiti edittali. Una attenta analisi del rapporto di gara chiarisce che, per quanto attiene la posizione del calciatore Oreto, le frasi sarebbero state pronunciate in un unico contesto temporale evidenziando l'insussistenza della recidiva contestata ed imponendo una rideterminazione della squalifica comminata. Dunque, le sanzioni applicate, ad eccezione di quest'ultima posizione, risultano corrette, congrue ed adeguate. P.Q.M. La C.D., in parziale riforma, accoglie il reclamo per quanto concerne la posizione del giocatore Oreto Luigi riducendo la squalifica da tre a due giornate. Conferma nel resto la decisione del Giudice di prime cure e dispone la restituzione della relativa tassa di reclamo
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