COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 3/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 061 stagione sportiva 2007/08Gara Lunezia 2005 – Bonascola Calcio (2-3). Campionato Allievi Provinciali. In C.U. n. 18 C.P. Massa-Carrara del 8/11/2007.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 3/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 061 stagione sportiva 2007/08Gara Lunezia 2005 – Bonascola Calcio (2-3). Campionato Allievi Provinciali. In C.U. n. 18 C.P. Massa-Carrara del 8/11/2007. Reclama la società Bonascola Calcio ed il sig. Baruzzo Lorenzo in proprio contro la squalifica fino al 8/11/2011 inflitta dal G.S. Territoriale a quest’ultimo il quale “Allontanato per aver protestato ed assunto atteggiamento ironico nei confronti del D.G. si attardava nell’uscire ritardando la ripresa del giuoco e non lasciando del tutto il terreno di gioco. Mentre il D.G. rientrava negli spogliatoi si avvicinava chiedendo spiegazioni in modo nervoso. Allorché il D.G. si avviava verso il portiere della sua squadra, che stava litigando con il pubblico, si frapponeva con il proprio corpo fra i due e con la mano destra prendeva il D.G. al collo provocandogli momentaneo dolore ed un senso di strozzatura. Lo prendeva quindi per il bavero strattonandolo e guardandolo in modo minaccioso. Di poi lo lasciava e si allontanava. Dopo che il D.G. era rientrato nel proprio spogliatoio entrava in modo ineducato nello stesso per ritirare i documenti ed assumendo un atteggiamento gravemente irriguardoso, nonostante i ripetuti inviti del D.G. si rifiutava di uscire. Dopo l’invito di un collega del D.G. presente nello spogliatoio usciva. In conseguenza dell’aggressione subita, nelle ore successive, il D.G. si doveva recare presso il pronto soccorso con prognosi di 3 giorni”. I reclamanti forniscono una versione diversa rispetto a quella dell’arbitro, sottolineando che il Baruzzo mai ha usato violenza nei confronti dello stesso e che, probabilmente, alcune frasi profferite dal dirigente possono essere state male interpretate dal D.G. Anche in relazione ai fatti avvenuti nello spogliatoio arbitrale, i reclamanti giustificano la fretta con la necessità di allontanarsi velocemente dall’impianto da parte del Baruzzo. Le parti reclamanti chiedono sostanzialmente una rivisitazione della sanzione e di essere uditi dal Collegio. Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma l’assunto di cui al precedente scritto. All’udienza del 14/12/2007 i reclamanti sono stati uditi ed hanno ribadito le proprie tesi difensive. Il Collegio, vista la gravità della situazione e la necessità di chiarire alcuni aspetti della vicenda, ha provveduto a convocare l’arbitro all’udienza del 28/12/2007. In tale occasione il predetto ha ribadito quanto riportato in atti, ricostruendo la dinamica del gesto violento e confermando la necessità di recarsi, al mattino successivo alla gara, al pronto soccorso dell’ospedale per disturbi accusati durante la notte. La C.D.T.T. esaminati gli atti ufficiali, udite le parti, motiva quanto segue. In via preliminare occorre osservare che episodi come quelli descritti sono di assoluta gravità ed assumono valenza ancora maggiore se rapportati alla categoria sportiva nella quale si sono verificati, ovvero in un campionato giovanile ove, la sportività di tutti i partecipanti, dovrebbe superare di gran lunga gli accadimenti scorretti dal punto di vista disciplinare se non addirittura sfocianti in atti di vera e propria violenza. Fatta questa necessaria premessa, occorre valutare con attenzione i fatti e le imputazioni ascritte al sig. Baruzzo. Dal punto di vista dialettico e comportamentale, paiono non esservi dubbi circa la responsabilità del Baruzzo il quale, a torto o a ragione, in quanto tesserato, deve uniformarsi alle disposizioni dell’arbitro, volente o nolente. Per quanto attiene invece il gesto violento devono essere fatte alcune osservazioni. In primo luogo, pare di capire, in difformità con quanto indicato in motivazione da parte del G.S. che il gesto del Baruzzo deve essere considerato nella sua unicità e non in due momenti distinti. Tale convincimento lo si rileva sia dal verbale di udienza del 28/12/07 ove l’arbitro riferisce di un unico episodio, sia dalla lettura del rapporto di gara che dal suo supplemento. Il fatto è indubbiamente di assoluta gravità tuttavia, l’essersi recato al pronto soccorso da parte dell’arbitro soltanto la mattina successiva, rileva che il danno fisico riportato, può essere valutato come di tenue entità. Tale considerazione trova la sua conferma dalla lettura del referto ospedaliero ove si annota che la richiesta di intervento è datata il giorno successivo alla gara (fatto fra l’altro ammesso dal D.G.) alle ore 11 con ingresso alle ore 10,55. Il referto annota altresì un’uscita alle ore 11,08 (quindi un tempo di visita brevissimo) con prognosi di gg. 3 s.c. (che non risultano evidenziate). Va da sé, come evidente corollario, che nel caso l’azione posta in essere dal Baruzzo fosse stata tanto grave in termini di violenza così come evidenziato in atti, probabilmente l’arbitro non avrebbe atteso il lasso di tempo descritto per recarsi in ospedale. Da quanto esposto, pure confermando ogni censura al comportamento del tesserato sig. Baruzzo, deve essere rivista la sanzione in termini di quantificazione della stessa alla luce dell’istruttoria espletata. P.Q.M. La C.D.T.T. accoglie il reclamo proposto dalla società Bonascola Calcio e dal tesserato Baruzzo Lorenzo e per l’effetto cassa la decisione del G.S. T. e squalifica il sig. Baruzzo Lorenzo fino alla data dell’8/11/2009. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it