COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 3/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 106 – Stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società Club Sportivo Firenze avverso l’ammenda di € 120,00 comminata dal G.S.T. di Firenze. (C.U. n. 25/2007)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 3/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 106 - Stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società Club Sportivo Firenze avverso l’ammenda di € 120,00 comminata dal G.S.T. di Firenze. (C.U. n. 25/2007) La partecipazione ad una rissa da parte di propri sostenitori, in occasione della gara Firenze Ovest – Club Sportivo Firenze disputata in data 01.12.2007, ha indotto il G.S. competente ad assumere il provvedimento indicato in epigrafe. Di ciò si duole il Club Sportivo Firenze che, con il reclamo qui proposto, ritiene essersi verificato un errore nell’ attribuire a propri tesserati il comportamento che, invece, sarebbe stato tenuto da tesserati della squadra avversaria. Ciò, a detta della reclamante, sarebbe posto in evidenza dal fatto che anche la squadra del Firenze Ovest è stata sanzionata per la stessa somma e con la stessa motivazione. Acquisito il supplemento del D.G., il quale ha fornito una dettagliata descrizione dell’episodio, il reclamo è da respingere. Infatti, tenuto conto del carattere di prova privilegiata rivestita dal rapporto di gara e del successivo supplemento, si rileva che la difesa della reclamante, basata unicamente sulla estraneità dei propri sostenitori alla rissa, appare del tutto priva di fondamento. Una rissa in campo non può che avvenire tra opposte fazioni e quindi correttamente il G.S., ha sanzionato le due Società alla stessa stregua. Circa la presunta presenza del Commissario di campo affermata dalla reclamante nessun rapporto risulta allegato agli atti ufficiali. P. Q.M. la C.D. delibera di respingere il reclamo disponendo l’incameramento della tassa.
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