COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 3/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 075 Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo U.S. Affrico Avverso Squalifica Fino Al 1532008 Del Calciatore Baldi Niccolo’ (C.U. N° 15 Del 15112007)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul
Comunicato Ufficiale N. 28 del 3/1/2008
. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
075 Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo U.S. Affrico Avverso Squalifica Fino Al 1532008 Del Calciatore Baldi Niccolo’ (C.U. N° 15 Del 15112007)
Reclama la U.S. Affrico avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S.T. Toscano con la seguente motivazione:“ Espulso per aver offeso il D.G. alla notifica stringeva la mano dell’arbitro con fare sarcastico ed al contempo gli piegava leggermente il polso senza provocare dolore. A fine gara, entrava indebitamente sul terreno di gioco ed avvicinatosi al D.G. lo strattonava per la divisa”.
La reclamante contesta la motivazione e chiede una riduzione della sanzione ritendola eccessiva sostenendo che il calciatore avrebbe sì offeso l’arbitro, ma non avrebbe avuto con lo stesso alcun contatto fisico e non sarebbe rientrato sul terreno di gioco strattonando il D.G.
A prova di quanto sostenuto si dichiara pronta a portare la testimonianza di altri calciatori anche della squadra avversaria.
a C.D. esaminati gli atti ed il ricorso, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo.
Nel rammentare che la prova testimoniale non è in alcun modo ammessa, ai sensi del C.G.T., è da dire che l’arbitro nel supplemento di rapporto, conferma gli episodi di cui il Baldi è stato protagonista, arricchendoli di particolari, che non solo precisano meglio i fatti, ma certificano sia il comportamento scorretto del calciatore sia la volontarietà di tale comportamento.
Giova osservare che il rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata, e la ricostruzione dei fatti fornita dalla reclamante, non trova conferma né nel rapporto né nel supplemento e, come detto, non è ammessa alcuna testimonianza a confutazione..
La sanzione inflitta dal primo giudice appare quindi ben commisurata in relazione al fatto contestato ed è meritevole di conferma.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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