COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 3/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 105 – Stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società Pol. Guazzino con il quale si impugna il provvedimento del G.S.T. Siena che ha inflitto la squalifica per cinque mesi al calciatore Marco Amadori. (C.U. n. 105/ 2007).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 3/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 105 - Stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società Pol. Guazzino con il quale si impugna il provvedimento del G.S.T. Siena che ha inflitto la squalifica per cinque mesi al calciatore Marco Amadori. (C.U. n. 105/ 2007). La delibera del G.S. consegue al comportamento tenuto dal calciatore durante la gara Polisportiva Guazzino – Asta, disputata in data 2/12/2007. In occasione della rete del pareggio subita dalla propria squadra, il calciatore Amadori correva incontro al D.G. spingendolo, a braccia tese, al petto facendolo indietreggiare per circa dieci metri, nel contempo offendendolo. La reclamante, in opposizione al provvedimento, afferma che il calciatore, nell’intento di richiedere chiarimenti, correva incontro al D.G. ma non riuscendo a fermare l’impeto della corsa “appoggiava le mani“ sul petto dell’arbitro non intendendo in alcun modo spingerlo. La C.D.T.T., esaminati gli atti, delibera di respingere il reclamo. La difesa della reclamante appare assolutamente priva di fondamento, venendo peraltro smentita sia dal rapporto di gara sia dal supplemento reso dal D.G. in questa sede. Appare infatti del tutto inverosimile che il semplice appoggiare le mani sul petto possa costringere una persona ad indietreggiare di circa dieci metri, per cui l’atto non può che essere classificato come spinta. Il G.S., peraltro, ha correttamente comminato la sanzione graduandola, cosi come è ormai prassi degli organi della G.S. del C.R.T., in relazione sia alle conseguenze che alla dinamica dei fatti. Rileva ancora la C.D.T.T. che il calciatore sanzionato non aveva alcun diritto di correre incontro all’arbitro per chiedere spiegazioni, dato che questo compito spetta esclusivamente al capitano della squadra. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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