COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 3/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI FASCIA “B” 082 – stagione sportiva 2007/08. Reclamo della U.S Virtus Firenze avverso esito della gara disputata contro la F.C.G Floria 2000, in data 24.11.2007, valida per il campionato allievi fascia “B”. ( risultato 4 – 2 ) C.U. n. 19/2007

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 3/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI FASCIA “B” 082 - stagione sportiva 2007/08. Reclamo della U.S Virtus Firenze avverso esito della gara disputata contro la F.C.G Floria 2000, in data 24.11.2007, valida per il campionato allievi fascia “B”. ( risultato 4 – 2 ) C.U. n. 19/2007 Con tempestivo e formalmente corretto reclamo, la Soc. Virtus Firenze chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato, sostenendo che la partecipazione ad essa del calciatore Balloni Gabriele, schierato dalla soc. Floria 2000 , fosse irregolare perché squalificato. Niente ha controdedotto la società adita, malgrado fosse stata ritualmente avvisata. Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto per le considerazioni che seguono. Occorre preliminarmente osservare che tutte le norme che regolano le attività nell’ambito della Federazione Italiana Gioco Calcio sono raccolte nelle N.O.I.F., norme di carattere generale cui occorre fare riferimento qualora non siano espressamente previste deroghe da parte dei Comitati regionali e delle Delegazioni Provinciali, cui è affidata l’organizzazione dei campionati di categoria (art. 49 lettera c). Le eventuali diverse regole assunte dai Comitati Regionali e dalle Delegazioni Provinciali, al fine di avere attuazione, devono, comunque e sempre, essere conosciute da tutti attraverso la pubblicazione sui relativi Comunicati Ufficiali. Ciò è a perfetta conoscenza degli organi preposti come dimostra, ad esempio, la raccomandazione rivolta alle società, sia pure per altro titolo (tornei organizzati dalle società) in ordine alla necessità del pieno e assoluto rispetto di quanto previsto dal C.U. n1 del Settore Giovanile scolastico nazionale ( vedasi pagina 942 del C.U. n. 27/2007). In assenza di esplicita deroga opera la norma generale, cui necessariamente questa Commissione Disciplinare deve fare riferimento per assumere le proprie decisioni. Osserva il collegio che l’esame del Comunicato Ufficiale n. 19/2007, oltre ad evidenziare la squalifica per una giornata a carico del Balloni, pone in evidenza come la società Floria 2000, partecipi al campionato allievi fascia “B” con due squadre, una nel girone A e l’altra nel girone D, quest’ultima senza diritto di classifica. E’ da rilevare che i due gironi non sono autonomi facendo essi parte di un medesimo campionato come, peraltro, previsto dalla lettera c) punto 2 del CU n. 2 Settore Giovanile Scolastico Nazionale dove si precisa che “una società ha facoltà di partecipare ad un medesimo Campionato Provinciale o Locale con una o più squadre”. Al successivo punto 5 viene precisato che le gare disputate dalle squadre di società considerate fuori classifica ed i relativi risultati acquisiti non avranno alcun valore ai fini della classifica finale, sia per le Società medesime che per tutte le altre incluse nello stesso girone, ferma restando, in ogni caso, la piena applicazione dei provvedimenti disciplinari. Pur essendo divisi in due squadre, i calciatori della Floria 2000 sono intercambiabili con la conseguenza che la suddivisione è puramente virtuale. Da ciò l’impossibilità di definire i due gruppi come squadre a se stanti: in realtà trattasi di un’unica squadra suddivisa settimanalmente secondo le scelte della società. Tale fatto è peraltro dimostrato dall’utilizzo nell’altro girone del calciatore oggi imputato di violazione della norma disciplinare. Si rileva inoltre, pur essendo ininfluente per quanto fin qui argomentato e solo per quanto occorrer possa, che, dalla scheda che riporta le sanzioni disciplinari assunte nei confronti del calciatore Balloni, risulta che esse sono avvenute nel corso di gare sostenute nelle fila della U.S.D. F.C.G. Floria 2000. Fatta questa premessa, la posizione del calciatore Balloni deve essere esaminata in considerazione del disposto del comma 3 dell’art. 22 del C.G.S. il quale statuisce in maniera chiara, ineludibile e, comunque, con norma di carattere assolutamente generale che “ Il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nelle quali militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento…”. Inoltre il comma 2 del medesimo articolo precisa che “ le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello della pubblicazione sul C.U. …” Il combinato disposto delle norme citate conduce alla conclusione che un calciatore iscritto ad un campionato e colpito da squalifica deve necessariamente scontarla nella prima gara successiva alla pubblicazione del provvedimento sul C.U. indipendentemente, nel caso di specie, che il suo impiego avvenga nella squadra che viene schierata in un diverso girone dello stesso campionato. Appare evidente che, in caso diverso, lo scontarsi della squalifica verrebbe procrastinato (in violazione del richiamato articolo 22, comma 2) se non addirittura eluso, qualora venisse considerata la mancata partecipazione alla gara del girone di merito come squalifica effettivamente scontata. Pur essendo consapevoli che il comportamento delle società può essere stato indotto da una incompleta informazione sulle norme regolanti questa attività, tuttavia non si può prescindere dall’osservanza delle norme generali in particolare per quanto riguarda l’efficacia delle sanzioni dato che la norma salvaguarda in ogni caso la piena applicazione dei provvedimenti disciplinari. P.Q.M La C.D.T.T. accoglie il proposto reclamo e, in applicazione dell’art. 17 comma 5 C.G.S, infligge alla soc. Floria 2000 la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto indicata con il punteggio di 0/3; inoltre infligge al calciatore Balloni UNA ulteriore giornata di squalifica, al sig. Giachi Claudio, quale accompagnatore ufficiale, la inibizione di un mese a decorrere dalla data di pubblicazione sul C.U. e alla società l’ammenda pari a 50 euro. Ordina la restituzione della tassa versata,
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