COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 10/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE 108/ stagione sportiva 2007 -08 Oggetto: Reclamo della Società F.C.D. La Querce avverso alla squalifiche inflitte dal G.S. al calciatore Del Sante Manuel per 3 gare ( C.U. n. 26 del 13/12/2006).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 10/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE 108/ stagione sportiva 2007 -08 Oggetto: Reclamo della Società F.C.D. La Querce avverso alla squalifiche inflitte dal G.S. al calciatore Del Sante Manuel per 3 gare ( C.U. n. 26 del 13/12/2006). La società La querce, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D. contestando la decisione del G.S. che così motivava con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro disputato, in data 9 dicembre 2007 contro la Società Sporting Club 2001: “Per condotta violenta verso un calciatore avversario”. La Società reclamante eccepisce che vi sia stata una inversione nella attribuzione delle responsabilità tra il giocatore Del Sante ed un compagno di giuoco, Bresci Simone, sanzionato nello stesso Comunicato Ufficiale con la squalifica per una giornata. Nell'impugnazione della Società, il Bresci sarebbe stato espulso, alla fine della gara, per un gesto di violenza contro un avversario avvenuto a giuoco fermo; conclude pertanto per una “inversione” delle due squalifiche che non rispetterebbero le reali responsabilità dei singoli giocatori. La ricostruzione fornita non appare credibile. Il rapporto di gara della gara riporta condotte difformi da quelle proposte nel reclamo; il calciatore Del Sante, sotto il diretto controllo del D.G. “...a giuoco fermo colpiva volontariamente un avversario con un calcio all'altezza della caviglia sinistra facendolo cadere a terra” mentre nell'allegato dell'assistente il Bresci “Durante un'azione di gioco entrava in ritardo su di un avversario in modo pericoloso (piede a martello) all'altezza della tibia sinistra, facendolo cadere per terra”. Il G.S. avrebbe dunque correttamente qualificato come “violento” il gesto compiuto dal primo calciatore in quanto assolutamente non giustificato; al contrario, come confermato dall'allegato firmato dal guardalinee, la condotta osservata dal giocatore Bresci (riconducibile ad un fallo di giuoco) sarebbe stata immediatamente sanzionata con un cartellino rosso. Non trova quindi alcun riscontro lo scenario delineato dalla società che avrebbe attribuito al Bresci un comportamento illecito compiuto a giuoco fermo. Chiamato a chiarimenti, il D.G. Confermava ancora, nel supplemento allegato in atti, di aver correttamente attribuito le condotte contestate ai singoli calciatori. La sanzione applicata dal G.S. risulta pertanto corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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