COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 17/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 119 – stagione sportiva 2007/08 .Impugnazione della U.S.D. CASOTTO PESCATORI-MARINA avverso la decisione del G. Regionale in ordine all’esito gara U.S. Orbetello – U.S.D. Casotto Pescatori Marina del 9 dicembre 2007 (Com. Uff. n. 27 del 20 dicembre 2007).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 17/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 119 – stagione sportiva 2007/08 .Impugnazione della U.S.D. CASOTTO PESCATORI-MARINA avverso la decisione del G. Regionale in ordine all’esito gara U.S. Orbetello – U.S.D. Casotto Pescatori Marina del 9 dicembre 2007 (Com. Uff. n. 27 del 20 dicembre 2007). Con gravame tempestivo - ritualmente inoltrato, in contestualità, alla controparte U.S. ORBETELLO - la intestata società adiva questa C.D. Territoriale Toscana, chiedendo di sospendere la penalizzazione del punto inflittole e la ripetizione della gara, in riforma della decisione di cui in epigrafe. Il G.S. regionale aveva statuito, in esito al rapporto gara dell’arbitro, infliggendo, ai sensi dell’art. 53, nn. 1 - 2 e 7 delle N.O.I.F. “…la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica, nonché l’ammenda di 150 euro, quale prima rinuncia.”, motivando “…in quanto la gara è stata sospesa al 22’ del s.t. avendo la società ospitata rinunciato al proseguimento della stessa.”.- Previa richiesta di confronto con l’arbitro, del capitano e dell’accompagnatore della Casotto Marina, dichiaratasi anche disponibile alla consegna di cassetta video dell’incontro (richieste istruttorie che questo Collegio evidenza preliminarmente come inammissibili, in quanto espressamente vietate dal CGS, in generale, e per la tipologia della decisione gravata), riportandosi al reclamo stesso, con audizione personale dinanzi a questa Commissione, avvenuta alla udienza del 11 gennaio 2008, a mezzo anche di difesa legale, e con deposito di memoria scritta riepilogativa - la reclamante concludeva per : la revoca della decisione di prime cure, infliggendo alla U.S. Orbetello la perdita della gara con il punteggio di 0-3, in proprio favore, ed, in subordine, la ripetizione della partita, ed ancora, la revoca del punto di penalizzazione. Si argomenta, a tal fine, che l’arbitro ha dato una versione sbagliata dei fatti avendo adottato sul campo decisione erronea, a mente degli artt. 4 co. III, 14, 17 C.G.S. e 62 e 64 N.O.I.F.- Dopo il lancio dell’ombrello sul campo da parte dei sostenitori dell’Orbetello, il DG si sarebbe fatto consegnare l’oggetto, comunicando ai capitani ed ai giocatori presenti che il gesto integrava i presupposti per la sospensione della partita o per la prosecuzione “pro forma”, lasciando chiaramente intendere che non era sua intenzione portarla a termine. Avrebbe, quindi, cercato di convincere il capitano della decisione stessa e di contribuire a sedare gli animi dei tifosi, mentre tutti i giocatori - dell’una e dell’altra squadra - sarebbero rimasti all’interno del terreno di gioco, non avvenendo affatto l’abbandono del campo, da parte degli atleti della propria compagine. Preliminarmente, occorre statuire la inammissibilità della domanda principale ( vittoria per 0-3) in quanto non espressa nel reclamo iniziale, ma formulata solo in udienza. Essa, infatti, non è stata inoltrata alla società avversaria, come contemplata nell’atto di gravame, avendo diritto la controparte alla relativa copia in contestualità (come detto sopra), per garantire il pieno contradditorio su ogni istanza. In definitiva, per il principio generale qui richiamato, ciò avrebbe dovuto consentire alla U.S. Orbetello di interloquire su di un aspetto che poteva essere – come è intuitivo - di diretto e maggiore interesse per lo stesso sodalizio. Per le altre domande, esse ammissibili qui valutandosene il merito, deve concludersi per il rigetto. Richiamandosi a detta delibazione adottata in primo grado, può evidenziarsi che il D.G. - al quale è stato richiesto da questo Collegio specifico supplemento di rapporto, alla luce anche delle argomentazioni difensive contenute nel gravame, egli confermando il proprio rapporto gara integralmente – ha inoltre specificato che, dopo il lancio dell’ombrello in campo, lo stesso è stato subito tolto dal terreno di gara e che non gli è stato affatto recapitato, ne aveva sollecitata la consegna. Ribadiva che il capitano della squadra ospite non avrebbe proseguito la gara ed ha invitato i propri compagni a rientrare negli spogliatoi. A conclusione, all’atto della riconsegna dei cartellini ai due rispettivi dirigenti aveva espressamente specificato di avere formalmente sospeso la gara quale diretta conseguenza dell’abbandono del campo da parte dei giocatori del Casotto Marina. La versione arbitrale, come noto, è assistita da fede privilegiata rispetto agli assunti difensivi diversi o contrari, come statuito dalle Carte federali. In conclusione, come anche riportato nel referto iniziale, l’arbitro aveva fatto buon governo dei suoi superiori poteri discrezionali circa la pericolosità ( o meno) della situazione in atto, valutandola come gestibile, in esito ad unico lancio di oggetto pericoloso che egli indica caduto a circa 10 metri dal giocatore più vicino in quel frangente. Ex post, solo per completezza, può aggiungersi che nessuna ulteriore intemperanza risulta segnalata, neppure coeva al lancio dell’ombrello. Ritiene dunque questa Commissione che l’allontanamento dei giocatori del Casotto Marina sia assolutamente ingiustificato, pertanto, sanzionabile come disposto dal giudice Regionale. P.Q.M. Respinge il reclamo, conferma la decisione del GS regionale di cui in epigrafe, e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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