COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 17/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 093/ stagione sportiva 2007/08 Gara Cro Arci Pozzi / Don Bosco Mazzola ( 1-1) del 24/11/2007. Campionato di III Categoria. In C.U. C.P. Lucca n. 21 del 29/11/2007.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 17/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 093/ stagione sportiva 2007/08 Gara Cro Arci Pozzi / Don Bosco Mazzola ( 1-1) del 24/11/2007. Campionato di III Categoria. In C.U. C.P. Lucca n. 21 del 29/11/2007. Reclama la società Cro Arci Pozzi avverso le seguenti sanzioni: a) “Il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali della gara in epigrafe e rilevato che la gara è stata sospesa al 23° del 2° tempo per la impossibilità di farla proseguire nel caso fossero stati espulsi tutti i giocatori identificati dall’Arbitro per mancanza del numero minimo di giocatori in campo. -Considerato come sia evidente che la decisione del D.G. di omettere l’esibizione del cartellino rosso ai calciatori da espellere fu determinata proprio dalla situazione di pericolo per la sua incolumità, che si era creata nelle circostanze dettagliatamente descritte negli atti sopra richiamati e ritenuto inutile procedere a provvedimenti con metodologia formale (esibizione del cartellino rosso) ed i motivi sufficienti per la sospensione definitiva della gara a norma dell’art. 64 delle N.O.I.F. Tutto ciò premesso, il Giudice Sportivo ritiene la società CRO ARCI POZZI responsabile della mancata conclusione della gara e conseguentemente gli infligge la punizione sportiva della perdita della stessa per 0-3, fermi restando gli altri provvedimenti disciplinari assunti nei confronti di tesserati pubblicati sul presente C.U.” b) Squalifica fino al 28/11/2009 inflitta al tesserato LANDI AMERIGO “per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco minacciando il D.G. Cercava di colpirlo al viso con una manata riuscendo a sgraffiarlo leggermente con le unghie delle dita per la pronta schivata del D.G”. c) Squalifica fino al 28/02/2008 inflitta al tesserato APOLLONI CARLO il quale “allontanato per proteste nei confronti del D.G. gettava la bandierina a terra, si avvicinava al viso dell’arbitro minacciando di non allontanarsi e, anzi se avesse confermato l’allontanamento non se ne sarebbe andato se non dopo averlo picchiato”. d) Squalifica fino al 28/05/2008 inflitta al calciatore IACOMINI LUCA “per essere uscito dalla propria area correndo verso il D.G. raggiungendolo al centro del campo, spingendolo con fare minaccioso. e) Squalifica per quattro gare inflitta al calciatore GUICCIARDI GIOVANNI per avere offeso e minacciato il D.G. Sanzione aggravata perché capitano. f) Squalifica per tre gare inflitta al calciatore PELLEGRINI CARLO per avere offeso l’arbitro e tenuto comportamento minaccioso. g) Squalifica per due gare inflitta al calciatore ROSSI GABRIELE per avere offeso l’arbitro. La reclamante chiede di essere udita dal Collegio in occasione dell’esame del gravame. In via preliminare la C.D.T. prima di procedere all’esame delle varie posizioni, dichiara inammissibili le impugnazioni relative ai capi a e g. Infatti, relativamente al capo a (esito gara) la C.D.T.T. rileva la violazione, da parte della reclamante, del disposto di cui all’art. 46 del C.G.S. in quanto, fra la documentazione allegata dell’originale del reclamo non era presente l’attestazione dell’invio alla controparte del gravame stesso. Tale circostanza è facilmente rilevabile confrontando le date della corrispondenza: la raccomandata invitata al C.R.T. contenente le motivazioni del reclamo porta la data del 5/12/2007, mentre la cedola dell’invio alla controparte porta la data del 9/01/2008. Relativamente al capo g (squalifica per due giornate inflitta al calciatore Rossi Gabriele) il Collegio rileva come l’art. 45 comma 3 lett.a del C.G.S dichiari non impugnabile la sanzione come quella in oggetto. Da ciò la inammissibilità del gravame sul punto. Nel merito. -Quanto al capo b la reclamante sostiene che il tentativo di colpire l’arbitro non è riuscito e che l’interessato non ha unghie tali da causare il danno denunciato dall’arbitro. Sul punto chiede una riduzione della sanzione. L’arbitro nel supplemento di rapporto conferma la propria versione dei fatti. -Quanto al capo c la reclamante sostiene che il proprio tesserato ha accettato l’espulsione senza discussione o resistenza. Chiede una riduzione della sanzione. L’arbitro nel supplemento di rapporto conferma la propria versione dei fatti. -Quanto al capo d la reclamante ritiene la sanzione eccessiva mitigando il fatto ed adducendo la mancanza di descrizione circa l’entità della spinta. Sul punto chiede una riduzione della sanzione. L’arbitro nel supplemento di rapporto conferma la propria versione dei fatti. -Quanto ai capi e ed f la reclamante ritiene non sufficienti le motivazioni addotte dall’arbitro nel rapporto. La reclamante chiede l’annullamento delle sanzioni. L’arbitro nel supplemento di rapporto conferma la propria versione dei fatti. La C.D.T.T. esaminati gli atti ufficiali, rileva quanto segue. A causa della diversità dell’entità delle sanzioni, quelle fra esse, aventi durata più breve, sono state esaminate nella udienza del 14/12/07. Le citate riguardano i calciatori Guicciardi Giovanni e Pellegrini Carlo. La difesa della reclamante sul punto appare assolutamente inconsistente. Infatti sia il rapporto arbitrale che il supplemento chiariscono al meglio le due situazioni e le sanzioni inflitte appaiono congrue rispetto ai fatti contestati. Lo stesso dicasi per quanto attiene i tesserati Apolloni Carlo e Iacomini Luca, le cui posizioni sono state esaminate all’udienza dell’ 11/01/08. In entrambi i casi l’assunto dell’arbitro è assolutamente chiaro e dettagliato sia nel rapporto che nel suo supplemento, né le versioni offerte dalla reclamante rivestono valenza tale da sconfessare quanto sostenuto dal D.G. Diversa invece la posizione del tesserato Landi Amerigo, la cui posizione è stata esaminata sempre all’udienza dell’11/01/08, per il quale, il fatto contestato, è sanzionato con eccessiva severità dal G.S. e per l’effetto la sanzione, fermo restando la responsabilità del fatto ascritto, deve essere mitigata. In ultima analisi la C.D.T.T. rileva come la società reclamante, ancorché ritualmente convocata, non abbia presenziato alla discussione del gravame. Rileva altresì il Collegio, che il certificato medico presentato dalla reclamante relativo ad uno degli incolpati è di nessuna consistenza in quanto il soggetto, non avendo inoltrato il reclamo in proprio o sottoscritto quello della società tanto da paventare una sua presenza quale ricorrente, non aveva alcun titolo per partecipare all’udienza. P.Q.M. La C.D.T.T.: 1) Dichiara inammissibili i capi a e g del reclamo (esito gara e tesserato Rossi Gabriele). 2) Respinge il reclamo relativamente ai capi c,d,e,f (tesserati Apolloni Carlo, Iacomini Luca, Guicciardi Giovanni e Pellegrini Carlo). 3) Accoglie il reclamo relativamente al tesserato Landi Amerigo e per l’effetto cassa l’originaria squalifica fino al 28/11/2009, squalificando altresì il predetto fino a tutto il 28/01/2009. 4) Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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