COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 17/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 112 / stagione sportiva 2007/08 . Reclamo della A.S.D Fosdinovo avverso dec. Del G.S.Territoriale delegazione di Massa . Esito gara Fosdinovo – Podenzana del 24.11.2008. ( C.U 23 del 13.12.2007)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul
Comunicato Ufficiale N. 30 del 17/1/2008
. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
112 / stagione sportiva 2007/08 . Reclamo della A.S.D Fosdinovo avverso dec. Del G.S.Territoriale delegazione di Massa . Esito gara Fosdinovo – Podenzana del 24.11.2008. ( C.U 23 del 13.12.2007)
Il G.S.T della Delegazione di Massa , con sentenza pubblicata sul C.U 23 del 13.12.2007 , applicando correttamente i dettati regolamentari vigenti , rigettava , dichiarandolo inammissibile , il reclamo inoltrato della societa’ Podenzana in quanto lo stesso verteva su questioni esclusivamente tecniche e come tali non soggette a giudizio ma di competenza esclusiva dell’arbitro ai sensi della regola 5 del giuoco. ( art. 29 comma 3 Codice Giustizia Sportiva ).
Definita questa prima fase , Lo stesso , passava all’esame del referto di gara , e rilevava come l’arbitro stesso , dichiarasse di essere incorso in un errore tecnico durante l’esecuzione di un calcio di rigore decretato in favore della societa’ Podenzana .
Preso atto di quanto sopra , decretava la ripetizione della gara .
Avverso la decisione resisteva presso questo Collegio la soc. Fosdinovo chiedendo l’annullamento della decisione assunta in primo grado sostenendo che durante la gara , non vi era stato nessun errore tecnico ma semplicemente un po’ di confusione durante l’esecuzione di un calcio di rigore e quindi il ripristino del risultato del campo ( 2 – 0 in proprio favore ) .
Invia proprie controdeduzioni la soc. Podenzana e confutando quanto asserito dalla societa’ Fosdinovo , si pronuncia per il rigetto del reclamo.
Il reclamo e’ infondato e merita di essere respinto.
L’esame degli atti gia’ di per se dimostrava come il primo Giudice avesse agito correttamente nell’ambito delle proprie competenze , tuttavia , il Collegio, ha nuovamente interpellato il D.G il quale , con nota dell’8 gennaio , confermava di essersi accorto immediatamente dell’errore commesso nell’applicazione della regola 14 del Regolamento del Giuoco e di averlo correttamente riportato nell’immediatezza dei fatti , sul rapporto di gara.
P.Q.M
La C.D.T respinge il proposto reclamo confermando quanto stabilito in primo grado. Ordina l’incameramento della tassa versata.
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