COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 24/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 133 Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo proposto dalla P.D. Montecchio avverso la decisione del G.S.T. Toscana che ha squalificato il giocatore Zappaterreno Nicolò per tre gare. C.U. N° 29 del 10.01.2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 24/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 133 Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo proposto dalla P.D. Montecchio avverso la decisione del G.S.T. Toscana che ha squalificato il giocatore Zappaterreno Nicolò per tre gare. C.U. N° 29 del 10.01.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale squalificava per tre giornate il tesserato Zappaterreno Nicolo per condotta violenta verso un calciatore avversario. Il fatto è accaduto nel corso della gara Montecchio – Mercatale del 06.01.2008. Con il reclamo proposto la società chiede una riduzione della sanzione, asserendo che il fallo commesso dal tesserato, esasperato dalle scorrettezze di gioco subite, non sia stato così grave da essere punito con una sanzione di tale entità. Conclude, quindi, con la richiesta di annullamento o riduzione della squalifica. Il reclamo non merita accoglimento. Sia dal rapporto di gara che dal successivo supplemento richiesto da questo Collegio, è evidente che quanto commesso dallo Zappaterra sia da catalogare fra i cosiddetti falli di reazione (e non fra quelli “di gioco”), a gioco fermo. Ne consegue che il gesto del giocatore debba essere annoverato fra le condotte violente; priva di pregio pertanto, appare la tesi della reclamante. La sanzione del Primo Giudice, in conclusione, appare assolutamente conforme con l’accaduto e con i principi sanciti dalle Carte Federali. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo, e dispone l’incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it