COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 24/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 126 / Stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Monteverdi 2006 avverso le squalifiche comminate dal G.S. ai calciatori Papi Giacomo e Lo Po’ Luca rispettivamente fino al 31/05/2008 e fino al 30/04/2008 (C.U. n. 24 del 20/12/2007)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 24/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 126 / Stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Monteverdi 2006 avverso le squalifiche comminate dal G.S. ai calciatori Papi Giacomo e Lo Po’ Luca rispettivamente fino al 31/05/2008 e fino al 30/04/2008 (C.U. n. 24 del 20/12/2007) Il G.S. motivava così le sanzioni irrogate ai due giocatori con riferimento ai comportamenti tenuti durante l’incontro disputatosi, in data 16/12/2007, tra la ricorrente e la società Castellina: Papi Giacomo “Perché in occasione della segnatura di rete avversaria colpiva con una violenta pallonata intenzionalmente il D.G. Ad una gamba provocandogli dolore ed offendendolo”; Lo Po Luca “In occasione della segnatura di rete avversaria spintonava il D.G. con entrambe le mani sul petto facendolo indietreggiare, offendendolo e minacciandolo”. Avverso tale decisione l’Associazione Sportiva Dilettantistica Monteverdi 2006 proponeva rituale reclamo nell’interesse dei propri calciatori non contestando la dinamica dei fatti ma eccependo l'involontarietà di entrambi i gesti; il Papi non avrebbe scagliato il pallone verso il D.G. bensì verso il centro del campo mentre il minimo contatto avvenuto con il giocatore Lo po' sarebbe stato assolutamente casuale ed involontario senza che nel gesto incriminato vi fosse alcuna volontà lesiva. Pertanto la società concludeva per una sensibile riduzione di entrambe le squalifiche. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Occorre preliminarmente rilevare che correttamente il G.S., nel pieno rispetto delle norme sportive che ne autorizzano il valore probatorio, ha utilizzato il rapporto di gara, principe tra le prove sportive, per l’esatta ricostruzione del fatto. La C.D.T. Toscana provvedeva comunque a richiedere al D.G. un supplemento di gara nel quale il medesimo confermava integralmente, anche sotto il profilo della sussistenza del contestato elemento psicologico, quanto descritto nell'originario rapporto dettagliando ancora le singole condotte illecite poste in essere dai due calciatori. Entrambe le sanzioni risultano pertanto corrette e contenute nei minimi edittali. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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