COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 24/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 117 / stagione sportiva 2007 /08Impugnazione della A.S.D LASTRIGIANA CALCIO avverso la squalifica dei propri calciatori, PUNTURIERO ROSARIO (fino al 20 agosto 2008), BARISCIANI VITTORIO (per sei gare) ed avverso l’inibizione del proprio allenatore SERGI VITTORIO ( fino al 4 marzo 2008) inflitte dal G.S. Regionale (Com. Uff. n. 27 del 20 dicembre 2007).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 24/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 117 / stagione sportiva 2007 /08Impugnazione della A.S.D LASTRIGIANA CALCIO avverso la squalifica dei propri calciatori, PUNTURIERO ROSARIO (fino al 20 agosto 2008), BARISCIANI VITTORIO (per sei gare) ed avverso l’inibizione del proprio allenatore SERGI VITTORIO ( fino al 4 marzo 2008) inflitte dal G.S. Regionale (Com. Uff. n. 27 del 20 dicembre 2007). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D.T.T., chiedendo la riduzione delle sanzioni come sopra inflitte ai propri tesserati, che il G.S. Regionale, aveva così motivato: SERGI Vittorio – allenatore “ entrava indebitamente in campo, applaudendo ironicamente ed offendendo il D.G.- Dopo la notifica, dava la mano all’arbitro al fine di deriderlo. Di poi, fuori dal recinto di gioco, offendeva l’arbitro”.- PUNTURIERO Rosario - calciatore : “all’atto dell’ammonizione, si levava la maglia e la tirava più volte sul volto al D.G., mentre, nel contempo, lo offendeva.” BARISCIANI VITTORIO – calciatore: “all’atto della espulsione per seconda ammonizione, offendeva e minacciava il D.G.. Di poi, in ripetute circostanze, assumeva contegno gravemente minaccioso verso l’arbitro costringendo i compagni ed i dirigenti ad intervenire”,- Deduceva la reclamante – ribadendolo anche in sede di audizione davanti a questo Collegio, in data 18 gennaio 2007 – che le condotte dei propri tesserati - pur ammettendole e per il PUNTURIERO fornendo le relative scuse al DG - sarebbero state più contenute nella portata offensiva, nessuna lesiva verso il DG, così come, quanto al BARISCIANI, non avrebbe utilizzato / brandito una vanga per minacciare l’arbitro. Il difensore insisteva nelle tesi esposte e produceva talune pronunce degli Organi di giustizia sportiva – secondo tali assunti – più miti nella irrogazione delle sanzioni disciplinari per fattispecie analoghe. L’arbitro aveva descritto, nel rapporto, l’accaduto, esattamente e puntualmente nei termini sintetizzati dalla decisione del GS Regionale, specificando : quanto al SERGI “…” mi diceva ?ma sei scemo? Non capisci un c…o, impara il regolamento idiota! Mentre lo allontanavo, ridendo e complimentandosi, mi stringeva la mano per prendermi in giro. Fuori dal recinto di gioco, continuava a offendermi e deridermi dicendo ‘vai ad arbitrare i bambini, pezzo di m…a, hai degenerato la partita bastardo ! sei proprio un idiota!”.- quanto al PUNTURIERO: “ …numero 2 perché levandosi la maglia me la tirava nel viso più volte, dicendomi: ‘ tieni str…o, gioca tu! Fai schifo, pezzo di m...a! Portato via dai suoi dirigenti continuava con le offese”. Infine, in ordine alle condotte del BARISCIANI: “ …platealmente mi applaudiva dicendomi e minacciandomi con toni alti: ‘ ma vai a fanc…o, figlio di p….a, stai tranquillo ti aspetto fuori, ti ammazzo di botte, str…o. Mentre veniva portato via dai dirigenti, liberandosi, correva verso di me, ma, per fortuna, veniva bloccato da altri calciatori; continuava con le offese a mia madre e minacce. Infine, a fine gara, quando uscivo dal mio spogliatoio, mi aspettava fuori dal cancello impugnano una vanga, continuando le offese e minacce di venire a casa mia, cercava di venirmi addosso fermato, però, dai dirigenti ospitanti.”- Nel supplemento di rapporto, quivi inoltrato, il D.G. confermava il primo elaborato, ed, in particolare, la presenza della vanga nell’atto delle ultime minacce profferite dal BARISCIANI”. Conclamati i fatti tutti ascritti ai tre tesserati – tenuto conto della fede privilegiata da riconoscersi alla versione arbitrale – e ribadito come, nella sostanza, non vi era contestazione nel merito dell’accadimento dei fatti così come riportati, deve osservarsi come – per il solo PUNTURIERO deponga per una valutazione sanzionatoria lievemente più contenuta ( fissandola in mesi sei ) rispetto alla pena come sopra prevista e sancita dal primo giudice, la mancanza di lesività della sua azione verso l’arbitro, peraltro anche moralmente grave, ripetuta, e posta in essere da un giovanissimo calciatore. Devono - di contro - confermarsi le altre due decisioni (per SERGI e BARISCIANI), il cui agire è stato connotato da grave offensività del decoro e da minaccia ( il BARISCIANI fino ad usare una vanga, brandendola); il tutto anche nel necessario giudizio comparativo con altre fattispecie di equiparabile gravità, cioè assimilabili a quella per cui è procedimento. P.Q.M. Accogliendo parzialmente il reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore PUNTURIERO ROSARIO, stabilendola in sei mesi e quindi fino al 20 giugno 2008 (anziché fino al 20 agosto 2008, come stabilito dal G.S. regionale). Respinge per il resto il reclamo, confermando le sanzioni inflitte a SERGI VITTORIO e a BARISCIANI VITTORIO. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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