COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 24/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 128/ stagione sportiva 2007/08 . Reclamo della pol. Bucinese avverso esito gara Bucinese – Terontola del 23.12.2007. Risultato 0 – 3

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 24/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 128/ stagione sportiva 2007/08 . Reclamo della pol. Bucinese avverso esito gara Bucinese – Terontola del 23.12.2007. Risultato 0 - 3 Con reclamo presentato nei termini e debitamente notificato alla controparte , la Pol. Bucinese nel sostenere che alla stessa abbiano preso parte “ atleti non in regola con il tesseramento” ,chiede vedersi assegnare l’incontro . Al reclamo allega distinta di gara relativa ai calciatori della societa’ Terontola affinche’ questo Giudice “ verifichi se i sospetti sono o meno fondati” Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per genericita’. I motivi addotti a sostegno del reclamo , non contengono la formulazione di specifiche censure ma si limitano ad affermazioni generiche (alcuni atleti ) , non mettendo in condizione il Giudice di poter correttamente operare. P.Q.M La Commissione Disciplinare Territoriale , in applicazione del disposto di cui all’art. 33 comma 6 C.G.S dichiara il proposto reclamo inammissibile . Ordina l’incameramento della tassa prevista
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