COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 24/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 129 / stagione sportiva 2007/08 reclamo della A.S.D. Giovani Impavida Vernio avverso dec. del G.S. Territoriale di Prato. Esito gara Sporting Sesto – Impavida Vernio del 2.12.2007 (C.U 20 del 12.12.2007). Risultato 1 – 2
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul
Comunicato Ufficiale N. 31 del 24/1/2008
. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
129 / stagione sportiva 2007/08 reclamo della A.S.D. Giovani Impavida Vernio avverso dec. del G.S. Territoriale di Prato. Esito gara Sporting Sesto – Impavida Vernio del 2.12.2007 (C.U 20 del 12.12.2007). Risultato 1 - 2
Il G.S.Territoriale della delegazione di Prato , a seguito di reclamo presentato dalla soc. Sporting Sesto , decretava la ripetizione della gara in oggetto indicata con la seguente motivazione:
“La società Sporting Sesto , inoltrava nei modi e nei termini previsti , il reclamo avverso l’esito della gara in oggetto , adducendo un errore tecnico del Direttore di gara per un episodio accaduto durante la gara:
- Il Giudice Sportivo territoriale esaminati gli atti ufficiali
-Visto il supplemento di rapporto richiesto al D.G. , dal quale si evince l’ammissione da parte dello stesso di aver non applicato correttamente la regola 14 del regolamento del giuoco del calcio e quindi di aver commesso un errore tecnico
- delibera di applicare il disposto di cui all’art. 17 punto c)- del C.G.S , disponendo la ripetizione della gara. “
In opposizione alla decisione di cui sopra , la A.S.D. Impavida Vernio , con reclamo sintetico, ritualmente corretto e regolarmente notificato , ne chiede la riforma con conseguente ripristino del risultato sul campo così come scaturito e debitamente certificato dall’arbitro con la redazione del rapporto di gara, in cui non si fa menzione alcuna di eventuali errori tecnici veri o presunti che si possono essere verificati durante l’incontro.
Continua la reclamante indicando come l’errore tecnico certificato dal Primo Giudice , scaturisca non già da una immediata presa di coscienza del D.G. , (in tal caso lo stesso avrebbe dovuto farne menzione nel rapporto di gara) ma da una sollecitazione da questi ricevuta a seguito di un reclamo che doveva essere dichiarato inammissibile a norma dell’art 29.3 C.G.S.
Niente ha controdedotto la soc. Sporting Sesto.
Ai fini del decidere appare opportuno riepilogare i fatti quali risultano dai documenti ufficiali.
Al termine della gara in oggetto la AS Sporting Sesto predisponeva il preannuncio di reclamo lamentando un errore tecnico commesso dal D.G. L’arbitro controfirmava tale preannuncio, evidentemente in segno di ricevuta non avendo, peraltro, l’obbligo di allegarlo al rapporto di gara (la norma prevede la consegna di riserva scritta direttamente all’arbitro solo nei casi indicati dai commi 5 e 6 dell’articolo 29 del C.G.S., negli altri casi è sufficiente il preannuncio telegrafico). Pur avendo ricevuto il motivato preannuncio di reclamo, il DG nulla trascriveva in merito sul rapporto di gara.
La A.S. Sporting Sesto faceva seguito al preannuncio presentando al G.S.T. di Prato formale reclamo sostenendo che l’arbitro, con la firma apposta in calce allo stesso, aveva riconosciuto l’errore commesso e che quindi la gara, per tale motivo, doveva essere ripetuta.
Il G.S.T., in sede istruttoria, chiedeva all’arbitro chiarimenti sull’episodio ricevendo una dichiarazione di ammissione dell’errore tecnico e quindi, sulla base di tale dichiarazione assumeva la decisione qui impugnata.
Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto per i motivi che seguono.
La questione deve essere esaminata alla luce del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’articolo 29 del C.G.S.
Il comma 2 prevede che il G.S. assuma le proprie decisioni sulla base dei documenti ufficiali di gara che sono costituiti unicamente dal rapporto di gara e che, nella specie, nulla riporta a proposito dell’asserito errore tecnico. Il collegio ritiene che il G.S. può chiedere un supplemento di rapporto unicamente per ottenere chiarimenti su fatti che emergono dal rapporto stesso (cfr art. 44 C.G.S.), mentre qualora assuma notizie per altre vie egli deve attivare, ove ne ricorrano i presupposti, la Procura Federale.
Il comma 3 stabilisce che i Giudici Sportivi, giudicano in prima istanza , sulla regolarità delle gare , con esclusione di fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate dall’arbitro , o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento del Giuoco.
La conseguenza e’ che le decisioni arbitrali di carattere tecnico sono insindacabili e non possono formare oggetto di esame da parte del Giudice Sportivo , il quale pertanto , non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle regole , a meno che l’arbitro , nel suo rapporto , non abbia esplicitamente ammesso un proprio errore tecnico (cfr CAF decisione n. 22 dell’11.03.1999, dec. 15 del 18.04.2002 e da ultimo decisione G.S.T.T. su C.U. n. 29 del 10.01.2008 pag. 16).
Nel caso di specie il Giudice di Primo Grado , avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il proposto reclamo in quanto l’unico documento ufficiale sottoposto al suo esame dal Codice non conteneva alcuna dichiarazione del D.G. sull’errore tecnico commesso.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale , annulla la sentenza di primo grado e ripristina il risultato acquisito sul campo dalle squadre: Sporting Sesto 1 – Impavida Vernio 2.
Ordina la restituzione della tassa versata.
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