COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 31/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA 131 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dall’A.C. Montemurlo A.S.D. avente ad oggetto il tesseramento, per la U.S.D. Massetana, del calciatore Fioretti Daniele che ha partecipato alla gara A.C. Montemurlo – U.S.D. Massetana disputata in data 6 gennaio 2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 31/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA 131 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dall’A.C. Montemurlo A.S.D. avente ad oggetto il tesseramento, per la U.S.D. Massetana, del calciatore Fioretti Daniele che ha partecipato alla gara A.C. Montemurlo – U.S.D. Massetana disputata in data 6 gennaio 2008. Con reclamo pervenuto in data 10 gennaio c.a., la A.C. Montemurlo A.S.D., reclama per il “ presunto tesseramento irregolare di giocatore “ come riportato in epigrafe. Questi i fatti asseritamente dichiarati dalla reclamante: Fioretti Daniele, calciatore “ giovane di serie”, tesserato per l’U.S. Grosseto (Lega Professionisti), veniva ceduto a titolo temporaneo (prestito) alla U.S.D. Gavorrano (Lega Dilettanti). Tale cessione, e quindi il conseguente tesseramento, veniva consensualmente risolto in data 4 gennaio 2008. Sotto la stessa data (4/01/2008) veniva effettuato altro trasferimento, sempre a titolo temporaneo, dall’U.S. Grosseto all’U.S.D. Massetana. In conseguenza di ciò l’A.C. Montemurlo “….. nella consapevolezza che nella Lega Professionisti non può considerarsi valida un’operazione di cessazione di prestito se non con la materiale ratifica dell’operazione stessa da parte degli uffici competenti…” contesta l’ultimo tesseramento. La controparte, a sua volta, ricevuta una “ lettera raccomandata da parte dell’A.C. Montemurlo nella quale viene informata la U.S.D. Massetana della presentazione di un reclamo per un presunto tesseramento irregolare del nostro giocatore Fioretti Daniele”, controdeduce rilevando che la raccomandata pervenuta costituisce solo comunicazione informativa dell’esistenza del reclamo mentre deve essere trasmessa la copia di esso, come richiesto dall’art. 29, c.5, del C.G.S (oggi: art. 33, c.5); chiede di conseguenza che questo Giudice dichiari la inammissibilità del reclamo stesso in applicazione del comma 9 del già richiamato art. 29 (rectius : art. 33, c.7). Nel merito sostiene che il tesseramento del calciatore è avvenuto, in base a “ regolare lista di trasferimento a titolo temporaneo”, dopo che il medesimo, in applicazione dell’art. 103 bis delle NOIF, era rientrato alla originaria Società. Conclude ribadendo che il gravame proposto non deve esser preso in esame e dichiara che nel proprio comportamento non può rilevarsi dolo alcuno. A sua volta l’A.C. Montemurlo replica sostenendo: - la impossibilità della ASD Massetana a controdedurre, citando a tal fine il combinato disposto degli art. 29, c. 7, e 24, c.8, del C.G.S., per cui le relative argomentazioni vengono definite “irricevibili”; - la specularità della lettera inviata con il reclamo proposto; - che, in conseguenza delle eccezioni pronunciate dalla Massetana, è evidente che il contraddittorio sia stato instaurato; - conferma il reclamo dovuto alla mancata ratifica della Lega Professionisti alla risoluzione del rapporto. Esaminati gli atti, il Collegio rileva in via preliminare che il reclamo proposto è del tutto inammissibile sotto l’aspetto procedurale.. Infatti la A.C. Montemurlo non ha rispettato il disposto del comma 5 dell’art. 33 il quale stabilisce con imperativo categorico “…Copia delle dichiarazione e dei motivi di reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte”. Ciò significa che non è sufficiente “ informare” la controparte della esistenza del reclamo (dichiarazione) ma essa controparte deve essere messa in condizione di conoscere integralmente i motivi di reclamo in modo da poter predisporre tutte le controdeduzioni utili e necessarie alla propria difesa (cfr art.33 c.7). Rileva ancora il Collegio come il reclamo proposto sia del tutto privo del “petitum” cioè della richiesta conclusiva. Ciascun reclamo, debitamente motivato, deve essere concluso con una richiesta sulla quale potrà e dovrà esprimersi il collegio giudicante. Il reclamo presentato manca di una esplicita istanza conclusionale impedendo di fatto una pronuncia di merito. La C.D.T Toscana, inoltre, rilevate dall’intero carteggio le circostanze e le modalità con le quali si sono svolti i vari tesseramenti, delibera di rinviare gli atti alla Commissione Tesseramenti in applicazione di quanto disposto dal comma 4, lettera a) dell’art. 47 del C.G,S.. P.Q.M. La C.D. dichiara inammissibile il reclamo, rinvia gli atti, per quanto di eventuale competenza, alla Commissione Tesseramenti e dispone di conseguenza l’incameramento della tassa di reclamo.
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