COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 31/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 146/ stagione sportiva 2007/08 Oggetto: reclamo della Società Polisportiva Dilettantesca Asinalonga avverso alle squalifiche inflitte dal G.S ai calciatori Calderini Giacomo per tre gare e Crociani Riccardo per cinque gare (C.U. n. 23 del 9/1/2008).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 31/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 146/ stagione sportiva 2007/08 Oggetto: reclamo della Società Polisportiva Dilettantesca Asinalonga avverso alle squalifiche inflitte dal G.S ai calciatori Calderini Giacomo per tre gare e Crociani Riccardo per cinque gare (C.U. n. 23 del 9/1/2008). Il G.S. applicava le sanzioni oggi reclamate con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara disputata in data 6 gennaio 2008 tra la reclamante e la società Atletico Piazze con le seguenti motivazioni: per Calderini Giacomo: “Perché, dopo aver subito un fallo di giuoco, reagiva colpendo l'avversario con uno schiaffo”; per Crociani Riccardo : “Perché a fine gara, colpiva con un pugno ed un clcio un avversario provocando ematomi al labbro ed al torace.” Ricorre l’impugnante che, contestando solo parzialmente i fatti, chiede l’ammissione della testimonianza del D.G. al fine di ricostruire meglio l'accaduto per quanto concerne la posizione del giocatore Calderini Giacomo; Crociani Riccardo avrebbe invece solo “anticipato” le intenzioni aggressive dell'avversario riuscendo a colpirlo prima. Conclude pertanto per una diminuzione delle squalifiche irrogate. Dopo aver precisato che le Carte Federali fanno espresso divieto quanto all’ammissione di prove testimoniali all’interno del procedimento sportivo, occorre rilevare che le affermazioni arbitrali, dotate di fede privilegiata, contenute nel rapporto di gara non lasciano però spazio alcuno che possa confortare le ricostruzioni degli avvenimenti riportate dalla società ed anzi appaiono precise nel confermare la volontarietà dei gesti e le conseguenze prodotte; tali gesti si pongono certamente al di fuori delle fondamentali regole di lealtà e correttezza imposte dal C.G.S. E giustificano pienamente l'adozione delle sanzioni inflitte dal G.S. che appaiono corrette, congrue ed adeguate. P.Q.M. La C.D. rigetta il reclamo ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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