COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 31/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 123 / stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca calcio a cinque Rosignano avverso alla perdita della gara disputata contro la Polisportiva Dogana, ad un punto di penalizzazione ed all’ammenda di 150 Euro (C.U. n. 27 del 20/12/2007)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 31/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 123 / stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantesca calcio a cinque Rosignano avverso alla perdita della gara disputata contro la Polisportiva Dogana, ad un punto di penalizzazione ed all’ammenda di 150 Euro (C.U. n. 27 del 20/12/2007) Il G.S. motivava così la sanzione irrogata per la rinuncia alla prosecuzione dell’incontro disputatosi, in data 7 dicembre 2007, tra la società ricorrente e la Polisportiva Dogana sospesa al 9' del p.t. sul risultato di 2-0: “Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 26 del 13.12.2007; il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali dai quali rileva che: il Direttore della gara in epigrafe ha sospeso l'incontro al 9' della prima parte dello stesso perché dopo che erano stati prestati soccorsi necessari ad un calciatore seriamente e gravemente infortunato, le due società benché espressamente invitate dallo stesso a riprendere il gioco dopo che i sanitari avevano completato il loro intervento, avevano dichiarato la loro indisponibilità a portare a termine la gara sottoscrivendo una comune dichiarazione motivata sul grave infortunio. Tutto ciò premesso il Giudice Sportivo, pur comprendendo che il rifiuto di continuare la gara deriva da un episodio particolarmente drammatico deve rilevare come risulti dal referto arbitrale e dalla documentazione agli atti che entrambe le squadre hanno rinunciato a proseguire la gara e come l'art. 53 N.O.I.F. punto 2 imponga in tali circostanze la perdita della gara per 0-6, UN punto di penalizzazione in classifica ed il punto 3.2.4 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 5 luglio 2007 preveda, oltre alle sanzioni di cui all'art. 53 N.O.I.F. l'ammenda di euro 150,00. Per questi motivi il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana infligge la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 ad entrambe le società nonché l'ammenda di euro 150,00 ognuna e la penalizzazione di un punto in classifica.” Avverso tale decisione l’A.S.D. calcio a cinque Rosignano proponeva rituale reclamo eccependo la sussistenza di una giusta causa per la sospensione della gara. Lamenta la società che, nella ripresa dell’incontro menzionato, un grave infortunio occorso al giocatore Cannizzaro Grazio avesse profondamente scosso non solo la squadra del Rosignano ma anche la compagine avversaria e lo stesso D.G.. La reclamante sintetizza dunque in tre punti le ragioni per cui la gara avrebbe dovuto essere sospesa: 1) a causa dell'infortunio il calciatore avrebbe subito una imponente emorragia impregnando l'erba sintetica del terreno di giuoco; la macchia ematica non sarebbe potuta essere rimossa celermente dal campo determinando un rischio per la salute degli stessi giocatori in ragione del pericolo di infezioni; 2) per velocizzare l'ingresso dei sanitari fu tranciata la recinzione del campo che si trova rialzato di almeno un metro rispetto al terreno; la rete non avrebbe più garantito la sicurezza dei calciatori che avrebbero rischiato di cadere; 3) il primo soccorso fu effettuato da un infermiere – a sua volta infortunato e dotato di stampelle - che si trovava sulle tribune e che in quel momento fu aiutato da molte persone che successivamente rimasero sul terreno di gioco sebbene non identificarti. La società dopo aver richiesto l'audizione di alcuni dirigenti di entrambe le squadre presenti sul campo e del Direttore di Gara, insisteva nella richiesta di ripetizione della gara. Il ricorso non appare fondato. Occorre preliminarmente sottolineare che tutta la commissione comprende pienamente il momento di sofferenza del Rosignano ed in particolare del calciatore Cannizzaro Grazio, cui vanno i più sinceri auguri di pronta guarigione. Per quanto concerne i fatti portati all’attenzione di questa C.D. dalla reclamante rileva che gli stessi sono di fatto coincidenti con il contenuto del rapporto di gara che, ad eccezione di qualche dettaglio assolutamente ininfluente ai fini della decisione, conferma la ricostruzione dedotta rendendo superflue tutte le richieste testimoniali peraltro vietate nel procedimento sportivo. La C.D., deve osservare che, nonostante l’A.S.D. calcio a cinque Rosignano abbia esposto in modo estremamente preciso e convincente le ragioni che avrebbero dovuto condurre all’interruzione della gara, la stessa, come risulta dagli atti di gara, fu fermata per l'indisponibilità, da parte di entrambe le squadre, di giocare l'incontro. Deve evidenziarsi che un incidente può certamente colpire la sensibilità dei giocatori in campo (sensibilità il cui sviluppo è indubbiamente una delle finalità principali di questo splendido giuoco) e che alcuni valori come la solidarietà, lo spirito di squadra, l’umanità, possano indurre le squadre ad adottare decisioni drastiche le cui motivazioni non possono in alcun modo non essere comprese da questa C.D., ma è altrettanto vero che, come correttamente riportato dal giudice di prime cure, le formazioni che scendono in campo si impegnano, per regolamento federale, a terminare le gare cui prendono parte ed in tale senso deve essere interpretato l’art. 53 N.O.I.F. che ne determina le sanzioni. Non occorre certo elencare la pletora di incontri nei quali infortuni, anche importanti, che sicuramente hanno scosso i giocatori in campo sono stati superati dalla determinazione degli stessi nel concludere l’incontro. Anzi bisogna rilevare come l’infortunio, in un giuoco che prevede gesti atletici di notevole portata, sia uno degli elementi strutturalmente connessi alla gara. Il D.G., con dichiarazione scritta, datata 7 gennaio 2008, confermava di fatto le argomentazioni difensive ad eccezione della permanenza di soggetti non identificati al termine dell'ospedalizzazione dell'infortunato. Nonostante ciò appare evidente che, al momento dei fatti, il D.G., unico soggetto legittimato ed obbligato alla verifica sulla sicurezza ed idoneità del campo (con riferimento alla tutela sulla salute dei giocatori), riteneva le condizioni del terreno di giuoco sufficienti a garantire le condizioni minime per la prosecuzione dell'incontro. Si rammenta che tale tipo di verifica è necessariamente propedeutica alla disputa della gara e pertanto, laddove l'arbitro avesse verificato ragioni che ne impedissero la prosecuzione avrebbe dovuto segnalarle immediatamente senza ovviamente richiedere alle due squadre di scendere in campo. Tale interpretazione è stata peraltro rammentata da questa C.D. nella decisione (C.U. n. 22 del 4/12/2003), che qui si intende integralmente richiamata, sul reclamo della Società Unione Sportiva S. Brigida, e pertanto, tutte le ragioni che avrebbero dovuto portare il D.G. ad interrompere la gara non potrebbero in alcun modo inficiare la validità del documento di rinuncia sottoscritto e le conseguenti, inevitabili applicazioni delle norme correttamente richiamate dal Giudice di prime cure. Pertanto la sanzione inflitta dal G.S., contenuta nei limiti edittali, risulta corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D., respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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