COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 31/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 142 / stagione sportiva 2007/08 Reclamo proposto dall’A.C. Calenzano avverso la decisione del G.S.T. Toscana che ha squalificato il giocatore Tarli Francesco per 3 giornate. ( C.U. N° 29 del 10.01.2008.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 31/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 142 / stagione sportiva 2007/08 Reclamo proposto dall’A.C. Calenzano avverso la decisione del G.S.T. Toscana che ha squalificato il giocatore Tarli Francesco per 3 giornate. ( C.U. N° 29 del 10.01.2008.) Il Giudice Sportivo Territoriale squalificava il sig. Tarli Francesco per tre gare per condotta violenta verso un calciatore avversario. Il fatto accadeva nel corso della gara Cadenzano- Fiesolecaldine del 06.01.2008. Con il reclamo proposto, l’A.C. Cadenzano propone la sua versione dell’accaduto; sostiene, la reclamante, che si sia trattato di un gesto del tutto fortuito dovuto alla dinamica di una caduta a terra a seguito di un fallo subito. Conclude con la richiesta di audizione personale, e di riduzione della squalifica a due giornate. All’udienza odierna la società conferma quanto già addotto e insiste per la riduzione della squalifica a due giornate. Il D.G., nel supplemento di rapporto inviato a questa Commissione, conferma quanto già indicato nel primo rapporto e precisa ulteriormente la dinamica del gesto attribuito al Tarli, individuato come sicuro atto di reazione. Il reclamo deve essere respinto. Quanto descritto dal D.G. configura quanto commesso dal Tarli quale gesto violento, e come tale è stato correttamente sanzionato dal Giudice Sportivo, sulla base di quanto disposto dalle Carte Federali. La richiesta di riduzione avanzata dalla società non può essere accolta. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo, e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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