COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 31/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 141 STAGIONE SPORTIVA 2007/08 Impugnazione della U.S.D. PIAN DI SCO’ avverso le seguenti decisioni adottate dal G.S. regionale: squalifica al calciatore BAKOULIAS PAOLO per 3 giornate ; ammenda di euro 250 alla Società (Com. Uff. n. 29 del 10 gennaio 2008).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 31/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 141 STAGIONE SPORTIVA 2007/08 Impugnazione della U.S.D. PIAN DI SCO’ avverso le seguenti decisioni adottate dal G.S. regionale: squalifica al calciatore BAKOULIAS PAOLO per 3 giornate ; ammenda di euro 250 alla Società (Com. Uff. n. 29 del 10 gennaio 2008). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D.T.T. chiedendo la revoca e/o la riduzione della sanzioni come sopra inflitte al proprio giocatore, ed al sodalizio, che il G.S. regionale aveva così motivato: BAKOULIAS PAOLO per 3 giornate : “A fine gara offendeva la terna. Sanzione aggravata in quanto capitano.”- Ammenda di euro 250 alla Società: “per contegno offensivo e minaccioso verso la terna e gli organi federali, gara a termine”.- La reclamante, con varie argomentazioni, deduceva che il contegno del giocatore si era attenuto allo svolgimento del suo ruolo, chiedendo all’arbitro, senza offendere alcuno, spiegazioni circa l’annullamento di un goal realizzato, a proprio favore. Le intemperanza di alcuni tifosi a fine incontro sarebbero state circoscritte. L’arbitro ha chiaramente descritto, nel rapporto, l’accaduto nei termini fattuali così come riportati dal Giudice sportivo nelle motivazioni adottate. “…per tutta la durata del secondo tempo n. 3 - 4 sostenitori del Pian di Scò mi offendevano ripetutamente dicendo: ‘ sei un figlio di p…, schifoso bastardo, ti aspettiamo fuori e ti si ammazza, coglione, disonesto, tanto devi uscire e ti si ammazza’. A fine partita, mentre rientravo negli spogliatoi il sig. Bakoulis Paolo, n. 10 ( capitano) della Soc. Pian di Scò mi pronunciava le seguenti parole: ‘Vai a fanc…o, fai schifo’, ripetuto più volte, in tono minaccioso; e ancora “ fai schifo te egli altri due stro…i neri”.- Il supplemento di rapporto rimetteva alle segnalazioni del suo collaboratore.. In ragione della fede privilegiata riconosciuta dalle Carte Federali alla versione dell’arbitro negli atti formali da lui redatti, la stessa supera ogni altra, diversa o contraria, proposta dai tesserati. Deve, dunque, conclamarsi come si sia reso protagonista di offese reiterate il calciatore con un atteggiamento assolutamente contrario ai propri doveri (oltretutto ripetute, e a distanze di qualche momento tra loro; quindi, la sua veste e ruolo di capitano ( chiamato cioè ad un comportamento esattamente contrario e collaborativo verso il DG), comporta che l’addebito disciplinare debba essere inasprito di un ulteriore giornata. Analogamente è da dirsi per il comportamento dei tifosi, distintisi in ripetute minacce, pesanti ed offese indecorose plurime. Le sanzioni adottate dal primo Giudice appaiono dunque adeguate, e congrue anche rispetto a decisioni per fatti similari. P.Q.M. Respinge il reclamo relativamente alle sanzioni adottate nei confronti di BAKOULIAS PAOLO, e della Società Pian di Scò, che qui conferma. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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