COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 31/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 137 stagione sportiva 2007/08 . reclamo della A.S.D Pieve Fosciana avverso dec. G.S.T Toscana. Squalifica Lezoli Simone fino al 10.02.2008. (C.U 28 del 03.01.2008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 31/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 137 stagione sportiva 2007/08 . reclamo della A.S.D Pieve Fosciana avverso dec. G.S.T Toscana. Squalifica Lezoli Simone fino al 10.02.2008. (C.U 28 del 03.01.2008) Con reclamo , inoltrato in data 14 gennaio 2008, la soc. Pieve Fosciana chiede una revisione del provvedimento in oggetto indicato , assunto in primo grado, a seguito di fatti e situazioni verificatesi in occasione dell’incontro Pieve Fosciana – Monsummano del 22.12.2007. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’ art. 46 comma 4 Codice Giustizia Sportiva. Osserva il Collegio come il dettato regolamentare indichi in sette giorni dalla pubblicazione del provvedimento che si intende impugnare , il termine ultimo e perentorio per l’inoltro del reclamo. Nel caso di specie , la societa’ Pieve Fosciana , ha prodotto il ricorso in data 14 gennaio 2008 , quattro giorni oltre il termine che si ripete essere perentorio. P.Q.M La C.D dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa relativa
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