COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 31/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 100. Stagione Sportiva 2007/08. reclamo della F.C Alleanza Giovanile Porta Piagge avverso esito gara San Vincenzo a Torri – Porta Piagge del 09.12.2007 . Risultato 2 – 1

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 31/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 100. Stagione Sportiva 2007/08. reclamo della F.C Alleanza Giovanile Porta Piagge avverso esito gara San Vincenzo a Torri – Porta Piagge del 09.12.2007 . Risultato 2 – 1 la soc. Porta Piagge , avendo rilevato la presenza in campo del calciatore Forciniti Michele , schierato dalla soc. san Vincenzo a Torri a partire dal 25° del secondo tempo , ritenendo altresi che lo stesso non fosse tesserato per detta societa’ , chiede a questo collegio la vittoria della gara stessa secondo quanto previsto dall’art. 17 comma 5 C.G.S. Invia proprie controdeduzioni la soc. san Vincenzo a Torri che devono essere dichiarate inammissibili non avendo la stessa provveduto alla notifica alla reclamante . Nel merito il collegio decide di respingere il reclamo per le considerazioni che seguono. Il calciatore Forciniti Michele , risulta tesserato per la soc. San Vincenzo a Torri dal 01.09.07 (matricola N° 3405749 ) anche se registrato con il nome Forcinti. Quanto sopra non puo’ essere messo in discussione , risultando ampiamente provato dai documenti acquisiti dalla Commissione in sede istruttoria ( richiesta di tesseramento – documento di identita’ del calciatore ) e richiesta di variazione inoltrata all’ufficio tesseramenti in data 10 gennaio 2008. in buona sostanza si e’ trattato di un mero errore di digitazione nell’inserimento dei dati , che non puo’ dare corso a quanto richiesto dalla reclamante . P.Q.M. La C.D.T respinge il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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