COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 31/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 130 stagione sportiva 2007/08 Reclamo proposto dal G.S. Badia Vaiano avverso la decisione del G.S.T. Prato che ha squalificato il giocatore Giugni Alessio fino al 27.04.2008. (C.U. N° 22 del 27.12.2007.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 31/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 130 stagione sportiva 2007/08 Reclamo proposto dal G.S. Badia Vaiano avverso la decisione del G.S.T. Prato che ha squalificato il giocatore Giugni Alessio fino al 27.04.2008. (C.U. N° 22 del 27.12.2007.) Il Giudice Sportivo Territoriale squalificava fino al 27.04.2008 il giocatore Giugni Alessio poiché alla notifica della sua espulsione per offese al D.G., si avvicinava allo stesso spintonandolo con il petto per due volte. Allontanato dai suoi compagni di squadra, abbandonava il terreno di gioco, minacciando reiteratamente il D.G.. Il fatto accadeva in occasione della gara Polisportiva Zenith Superga Ambrosiana- GS Badia Vaiano del 22.12.2007. La società motiva il suo reclamo ammettendo le proteste ma non le offese, asserendo che il giocatore si sarebbe avvicinato al D.G. con le mani dietro la schiena; probabilmente il contatto con il petto sarebbe stato causato dalle spinte subite dal giocatore che avrebbe urtato l’arbitro. Conclude con la richiesta di mitigazione della sanzione e con la richiesta di audizione da parte del giocatore. Nel supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori da questo Collegio, il D.G. conferma quanto già agli atti di gara, evidenziando che al momento della spinta il Giugni non aveva avuto alcun contatto con compagni o avversari e che le minacce sono cessate allorquando lo stesso Giugni è stato allontanato dai compagni. A seguito della irrituale richiesta di audizione del giocatore, la C.D. convocava la società reclamante (il giocatore, oltrechè squalificato, non può in ogni caso essere udito se non ha proposto reclamo in proprio, non potendo rappresentare la società); nessuna persona munita di rituale delega si presentava. Il reclamo non merita accoglimento. La descrizione fornita dal D.G. è assolutamente chiara, e confermata ulteriormente in sede di supplemento di rapporto; le tesi della reclamante appaiono quindi prive di qualsiasi fondamento. In merito all’entità della sanzione, acclarato il fatto, non si ravvede alcun margine per poter procedere ad una riduzione. Il gesto del Giugni, unito alla reiterazione delle minacce, non può in alcun modo essere sanzionato, anche per ragioni di equità, con squalifiche inferiori a quella comminata dal Primo Giudice. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo, e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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